Cassazione Penale, Sentenza n. 21650/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'indagato per i reati di omicidio, concorso in omicidio, tentato omicidio e porto di arma clandestina; il ricorrente deduceva (i) l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni della moglie, Grazia Schillirò, per omesso/inadeguato avviso ai sensi dell'art. 199 c.p.p.; (ii) vizi nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per aver attribuito eccessiva credibilità alla dichiarazione di un testimone (Giuseppe Novembre) potenzialmente di parte; (iii) insussistenza delle esigenze cautelari (natura “aberratio” di alcuni fatti, impossibilità di reiterazione, possesso armi non compatibile con misure meno afflittive); (iv) mancato accesso difensivo alle riprese video (istanza di visione/deposito di copie), con conseguente impossibilità di verificare elementi decisivi per la responsabilità.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto lecite e utilizzabili le dichiarazioni della moglie: l'avviso previsto dall'art. 199 c.p.p. non richiede la preventiva elencazione di tutti i prossimi congiunti indagati e, al momento dell'audizione, la testimone poteva comprendere l'incidenza delle sue dichiarazioni su tutti i congiunti. L'eccezione sull'omessa deduzione dell'avviso era tardiva. Quanto alla presunta parzialità del testimone Novembre e alle presunte contraddizioni, sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni, non dedotte dalla difesa in modo specifico. Sul punto del concorso del ricorrente, la Corte ha valorizzato elementi oggettivi (l'imputato ha accompagnato il figlio in auto sul luogo del delitto) e elementi indiziari convergenti che giustificano la conclusione sulla consapevolezza dell'intento criminoso. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti per la gravità e la pericolosità dei fatti (uso di armi, propensione alla violenza, procedimento pendente per lesioni aggravate, assenza di resipiscenza), ed è stata esclusa l'idoneità di misure meno afflittive. La richiesta di accesso alle riprese video è stata depositata dopo la fase del riesame ed è risultata pertanto inidonea a viziare l'ordinanza previously adottata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è indicata come fattispecie contestata al ricorrente/coinvolti; la Corte non ha discusso la configurabilità del reato nel merito, ma l'indicazione serve a descrivere la gravità dei fatti ai fini delle esigenze cautelari
art. 110 e art. 575 c.p. (concorso)
La Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse un concorso di persone nell'omicidio, valorizzando contributi causali come l'accompagnamento al luogo del fatto
artt. 582-585 c.p. (lesioni)
Richiamati in relazione ai ferimenti provocati, concorrono alla valutazione complessiva della gravità della condotta e delle esigenze cautelari
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
l. 2/10/1967, n. 895, artt. 4 e 7
Rami normativi richiamati nell'atto originario; la Corte li menziona per la corretta inquadratura normativa dei fatti (richiami abilitativi/definizioni), senza un'interpretazione controfattuale specifica
l. 18/04/1975, n. 110 (norme sulle armi)
Richiamata in relazione al porto/detenzione di arma clandestina; la sua rilevanza è stata valorizzata ai fini delle esigenze cautelari (uso di arma e pericolosità)
art. 199 cod. proc. pen. (avvertimento ai prossimi congiunti)
La Corte interpreta l'art. 199 come norma posta a tutela esclusiva del dichiarante e non come strumento di tutela della posizione processuale dell'imputato; non richiede necessariamente la preventiva elencazione di tutti i prossimi congiunti indagati e l'omissione dell'avviso è eccepibile tempestivamente, pena decadenza
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla rilevanza temporale delle nullità relative: l'omissione dell'avvertimento ex art. 199 è nullità relativa da eccepire immediatamente
art. 384 c.p. (false dichiarazioni, scriminazione)
Citato per sottolineare che l'art. 199 evita il rischio che il dichiarante renda una falsa deposizione che potrebbe poi essere valutata secondo le norme penali sulla falsa testimonianza
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (pericolo di reiterazione)
La Corte interpreta il pericolo di reiterazione rispetto ai 'gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza', rilevando che anche atti commessi per errore (aberratio) possono integrare pericolo di reiterazione se la condotta è della stessa specie
art. 616, comma 1 cod. proc. pen. (condanna alle spese)
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento agli adempimenti successivi alla decisione (comunicazioni alla cancelleria); la Corte ordina gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da prossimi congiunti sono utilizzabili se al dichiarante è stato dato l'avviso di cui all'art. 199 c.p.p.; l'avviso non richiede l'enumerazione preventiva di tutti gli indagati tra i prossimi congiunti e la relativa eccezione deve essere sollevata tempestivamente, altrimenti si perde la facoltà di impugnarne l'omessa estensione
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della persona offesa è, di norma, una questione di fatto; in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o fondata su mere congetture non verificabili
- Elementi oggettivi e comportamenti concreti (ad es. accompagnare l'autore materiale al luogo del delitto, allontanarsi senza verifiche, atteggiamenti post factum) possono suffragare il giudizio di consapevolezza e partecipazione anche in assenza di una pianificazione documentata
- La sussistenza delle esigenze cautelari si valuta nel complesso: gravità del fatto, uso di armi, propensione alla violenza, pregresse vicende penali e assenza di resipiscenza giustificano la custodia in carcere anche quando alcune condotte siano state attribuite ad 'aberratio'
- Le eccezioni procedurali relative all'accesso agli atti devono essere tempestive e proporzionate alla fase: richieste depositate dopo il compimento dell'attività giudiziaria (ad es. dopo la decisione del riesame) possono risultare inidonee a incidere sul provvedimento già adottato
- In sede cautelare la difesa deve formulare censure specifiche e articolate; deduzioni generiche o prive di confronto puntuale con il percorso logico-motivazionale del giudice sono, in molti casi, inammissibili o infondate
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