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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21622/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per varie censure: (1) contestava che l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi non integrasse l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) perché si trattava di dispositivi di autodiagnosi e non richiesti particolari requisiti tecnici, richiamando la nota tecnica del Ministero della Salute del 23/10/2020; (2) censurava la determinazione del tasso giornaliero per la conversione della pena detentiva in pecuniaria (art. 56-quater L. 689/81 e art. 545-bis c.p.p.), ritenendolo sproporzionato rispetto al reddito netto; (3) denunciava vizi di motivazione nel diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p., sostenendo che i prelievi sierologici furono resi per finalità solidaristiche e senza visibilità; (4) sosteneva l'esistenza della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) per i prelievi sierologici e chiedeva il rinnovamento dell'istruttoria; (5) contestava il diniego della scriminante putativa (artt. 54 e 59 c.p.). In sintesi il ricorrente chiedeva la riduzione dell'ambito della condotta sanzionata (solo prelievi sierologici, non tamponi rapidi), la modifica della conversione pecuniaria, e il riconoscimento di circostanze attenuanti o scriminanti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha confermato che sia i prelievi sierologici sia i tamponi nasofaringei e antigenici, nel periodo preso in esame, erano atti sanitari riservati a personale sanitario o a soggetti espressamente abilitati, richiedenti competenze tecniche e organizzative, e che la normativa primaria (in particolare l'art. 18 del d.l. 28/10/2020 e successivi interventi normativi e regionali) e le indicazioni dell'ISS supportavano tale riserva; pertanto la condotta integrava l'esercizio abusivo della professione e risultava offensiva per la tutela della salute pubblica. La Corte ha ritenuto motivata la determinazione del tasso di conversione giornaliero (50 euro), non arbitraria né inesigibile, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e valutando la personalità e la finalità economica dell'attività. Ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. perché l'attività era connessa ad interessi imprenditoriali/di promozione personale e non a fini morali o di solidarietà oggettivamente apprezzabili; ha altresì escluso lo stato di necessità e la scriminante putativa per mancanza dei presupposti oggettivi di urgenza, indilazionabilità e impossibilità di alternativa, nonché per la consapevolezza dell'imputato di non essere abilitato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Il reato di esercizio abusivo della professione si configura quando si compiono senza titolo atti riservati a specifiche professioni e, se tali atti sono eseguiti con modalità organizzate, continuative e onerose, possono assumere rilevanza penale per la tutela della pubblica amministrazione e della salute pubblica

  • art. 18 d.l. 28/10/2020

    art. 18 del d.l. del 28 ottobre 2020

    Norma primaria che ha riservato l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (e, per successive modifiche, ad altre figure abilitate), prevalendo sulle linee ministeriali anteriori

  • nota tecnica Ministero della Salute 23/10/2020

    nota tecnica del Ministero della Salute del 23/10/2020

    La Corte ha ritenuto che le indicazioni tecniche ministeriali non potessero derubricare, nel contesto temporale iniziale della pandemia, i tamponi effettuati su terzi a mera autodiagnosi: la nota ha valore interpretativo ma non annulla la riserva posta da norme successive o primarie

  • circolare Ministero della Salute n. 705 dell'8/01/2021

    circolare n. 705 dell'8 gennaio 2021

    Ribadisce che i test rapidi non sostituiscono la valutazione medica e, se non previsti dal produttore o dalla normativa per l'autodiagnosi, non hanno la stessa valenza se eseguiti da non professionisti

  • art. 1, comma 418, L. n. 178/30/12/2020

    art. 1, comma 418 della L. n. 178 del 30/12/2020

    Estendeva l'esecuzione dei tamponi anche a farmacisti in determinati contesti, confermando comunque la riserva a figure abilitate e contesti organizzati

  • d.l. n. 52/2021, conv. L. n. 87/2021

    d.l. n. 52/2021 convertito in L. n. 87 del 17/6/2021

    Normativa successiva che mantiene la riserva in favore di operatori sanitari per l'esecuzione dei test antigenici in strutture autorizzate

  • d.l. n. 105/2021

    d.l. n. 105 del 23/7/2021

    Prevede, nell'ambito di protocolli e intese per la gestione dell'emergenza, che la somministrazione dei test antigenici in strutture autorizzate sia affidata a personale sanitario abilitato

  • art. 56-quater L. n. 689/81

    art. 56-quater L. n. 689/81

    Fornisce criteri per determinare il tasso di conversione giornaliero nella sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria; il giudice ha discrezionalità vincolata ai criteri e può adeguare il valore in base a reddito e personalità

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    art. 545-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'integrabilità della prova e la possibilità di chiedere integrazioni istruttorie; la Corte ha ritenuto superflua l'integrazione richiesta dalla difesa

  • art. 62 n.1 cod. pen.

    Attenuante morale: richiede un motivo oggettivamente apprezzabile dalla collettività; la Corte ha escluso l'attenuante perché la condotta era funzionale ad interessi imprenditoriali e di promozione personale

  • artt. 54 e 59 cod. pen.

    Art. 54 (stato di necessità) e art. 59 (scriminanti in generale): la Corte ha ritenuto non integrati i presupposti dello stato di necessità o della scriminante putativa per mancanza di pericolo attuale, indilazionabile e di effettiva impossibilità di alternativa

  • Orientamento giurisprudenziale Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 (Cani)

    Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819

    Principio che integra la nozione di esercizio abusivo: atti non necessariamente esclusivi della professione possono assumere rilevanza penale se svolti con modalità tali da creare apparenze di attività professionale continuativa, organizzata e onerosa

Massime di principio

  • L'esecuzione di tamponi e prelievi su terzi può integrare l'esercizio abusivo della professione quando gli atti sono tecnicamente invasivi, richiedono competenze e sono svolti in modo organizzato, continuativo o oneroso, anche se test antigenici rapidi sono stati in seguito qualificati per usi semplificati
  • Le linee guida o note tecniche ministeriali non prevalgono sulla normativa primaria: se la legge riserva l'esecuzione a personale abilitato, la mera disponibilità commerciale di kit autodiagnostici non elimina la rilevanza penale di prelievi eseguiti su terzi da non professionisti
  • Lo stato di necessità e le scriminanti richiedono prova oggettiva di situazione di pericolo attuale, indilazionabile e dell'assenza di alternative; la mera emergenza generale o la difficoltà organizzativa non sono sufficienti se non provate concretamente
  • Per la conversione di pena detentiva breve in pena pecuniaria il giudice ha discrezionalità vincolata ai criteri legislativi (art. 133 c.p. e art. 56-quater L. 689/81); la sua scelta è sindacabile solo se manifestamente illogica o priva di motivazione
  • La motivazione che attribuisce scarsa valenza morale a un atto se esso è funzionale ad interessi imprenditoriali o promozionali riduce la possibilità di riconoscere attenuanti morali come l'art. 62 n.1 c.p.
  • La consapevolezza dell'operatore di non essere abilitato ad effettuare un atto sanitario è elemento rilevante contro il riconoscimento di scriminanti putative o dello stato di necessità

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