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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21496/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che li aveva riconosciuti responsabili del concorso nel reato di estorsione. Le censure principali sono: mancata riqualificazione del fatto in truffa (art. 640 c.p.) per assenza di minaccia/violenza, travisamento della prova dichiarativa della persona offesa, errata valutazione e qualificazione della recidiva e del rapporto tra precedenti e pericolosità (art. 99 c.p.), vizio nel bilanciamento e comparazione delle circostanze di segno opposto ai sensi dell'art. 69 c.p., e presunta incompatibilità tra la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, I co., n. 4 c.p. e la diminuente "di matrice costituzionale" della lieve entità richiamata dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 120/2023).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili, per vari profili, la maggior parte dei motivi proposti, ritenendo però fondato il quinto motivo del ricorso di Francesco Curci (relativo al vizio di comparazione e bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p.). Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di Curci e, per effetto estensivo, anche di Porcelluzzi, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto (rivalutazione delle circostanze e nuova determinazione della pena). È stata invece confermata in modo irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione. I ricorsi, nel resto, sono stati dichiarati inammissibili. Inoltre, il ricorrente Luigi Porcelluzzi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    La Corte d'appello ha riconosciuto tale circostanza attenuante comune (valore della diminuzione di pena) e la Cassazione ha rilevato che la sua attribuzione influisce sul trattamento sanzionatorio, ma non esclude la possibilità di negare altre diminuenti; la questione è stata oggetto di nuovo esame in sede di rinvio.

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile riqualificazione della condotta in truffa; la Corte di legittimità ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la truffa e affermato l'estorsione sulla base della minaccia implicita.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; la sentenza e la giurisprudenza richiamate considerano che la costrizione possa essere anche per minaccia implicita. Si segnala anche il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023 che ha inciso sulla applicazione di talune diminuenti in relazione ad art. 629.

  • Corte cost. n. 120 del 24/05/2023 (dep. 15/06/2023)

    La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte dell'art. 629 c.p. in relazione alla mancata previsione della diminuzione della pena per la lieve entità del fatto; la Cassazione precisa che tale decisione non impone automaticamente la concessione della diminuente costituzionale ogni volta che sia riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, essendo compatibile la valutazione discrezionale del giudice del fatto nel suo complesso.

  • art. 69 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio della comparazione simultanea e unitaria di tutte le circostanze di segno opposto: l'omessa o errata comparazione ha determinato l'annullamento del trattamento sanzionatorio relativo a Curci.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione dei precedenti e della loro relazione col reato; la Corte ha ritenuto necessaria una puntuale verifica della recidiva nel nuovo giudizio sul trattamento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata sul tema del presunto travisamento della prova dichiarativa; la Cassazione osserva che le censure sono generiche e che, in assenza di nuovo elemento introdotto in sede d'appello, non è ammesso un sindacato nuovo sul medesimo apprezzamento probatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in riferimento ai limiti dell'impugnazione in cassazione (forme e soglie di motivazione dei ricorsi).

  • art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.

    Principio dell'effetto estensivo dell'accoglimento di un motivo di ricorso che giova anche al coimputato, applicato dalla Corte per estendere l'annullamento del trattamento sanzionatorio anche a Porcelluzzi.

Massime di principio

  • Quando il presunto illecito riguarda la sottrazione e la successiva richiesta di denaro per la restituzione, il giudice può ritenere integrata l'estorsione anche da una "minaccia implicita" (cioè la percezione della vittima che, in mancanza di pagamento, perderà definitivamente il bene), distinguendola dalla truffa che presuppone inganno senza coartazione.
  • Le doglianze sul "travisamento" della prova dichiarativa sono difficili da accogliere in Cassazione se l'apprezzamento probatorio è già stato compiuto in entrambi i gradi e non emergono nuovi elementi introdotti per la prima volta in sede d'appello.
  • Il giudizio di bilanciamento e comparazione delle circostanze (art. 69 c.p.) ha natura unitaria: il giudice deve comparare simultaneamente tutte le circostanze favorevoli e sfavorevoli; omissioni o comparazioni parziali possono determinare annullamento e rinvio sul punto.
  • Il riconoscimento di un'attenuante (es. art. 62, n. 4) non obbliga automaticamente il giudice a riconoscere anche altre diminuenti (es. quella di "lieve entità" derivata da pronuncia costituzionale); il giudice conserva discrezionalità nel valutare il contesto complessivo e la personalità del reo.
  • L'accoglimento di un motivo di cassazione non esclusivamente personale può avere effetto estensivo sul coimputato (art. 627, comma 5 c.p.p.), ma ciò non impedisce che il coimputato venga, se del caso, condannato alle spese quando il suo ricorso sia dichiarato inammissibile.
  • I motivi aggiunti non possono sanare vizi radicali dell'impugnazione principale: se il ricorso principale è inammissibile per difetti sostanziali, anche i motivi aggiunti risultano travolti.

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