Cassazione Penale, Sentenza n. 21673/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna resa dalla Corte di appello di Reggio Calabria (che aveva confermato il Tribunale di Locri) per reati collegati a false denunce aziendali e indebita percezione di prestazioni previdenziali. Le censure principali vertono su: (i) presunto travisamento e motivazione apodittica della Corte di appello circa la disponibilità dei terreni nei diversi anni (mancata valutazione dei documenti prodotti e delle verifiche INPS); (ii) inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali (violazione dell'art. 195 c.p.p.); (iii) errata qualificazione giuridica delle denunce e documenti come atti pubblici ai fini dell'art. 483 c.p.; (iv) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) e nella distinzione tra truffa e indebita percezione di erogazioni; (v) mancata o insufficiente valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (vi) contestazione della rilevanza probatoria di un sopralluogo effettuato oltre un anno dopo i fatti. I ricorrenti lamentano, in sintesi, carenza di specificità dei rilievi probatori, omissione di accertamenti sulla reale titolarità e disponibilità dei terreni, e motivazione insufficiente o contraddittoria in relazione alla valutazione della prova e al riconoscimento di attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti i ricorrenti, ritenendo i motivi in gran parte aspecifici, reiterativi degli argomenti di appello o manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il principio per cui la denunzia generica, cumulativa e non puntuale dei vizi di motivazione rende il ricorso inammissibile; ha confermato la validità del sindacato limitato alla congruità logico-giuridica della motivazione e ha ritenuto legittima la valutazione congiunta ("doppia conforme") delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto al merito delle censure, la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale (incluso il valore probatorio delle denunce aziendali e dei D-mag) e che il sopralluogo INPS costituisse uno degli elementi convergenti nel compendio probatorio. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 483 c.p. con riferimento agli obblighi di verità posti da norme come l'art. 6 d.lgs. 375/1993 e ha giudicato legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto e dei precedenti penali. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama l'esigenza di specificità nella denunzia di violazione di legge e vizi di motivazione, ritenendo aspecifici i motivi generici e cumulativi.
Il reato di cui all'art. 483 sussiste quando la dichiarazione del privato è inserita in un atto pubblico in forza di un obbligo giuridico di dichiarare il vero (fattispecie distinta dal falso ideologico in atti pubblici). La Corte ha ritenuto che le denunce aziendali/D-mag, alla luce dell'art. 6 d.lgs. 375/1993, possano integrare tale ipotesi.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che le dichiarazioni sui D-mag e denunce aziendali hanno valore probatorio rilevante e possono giustificare rilievi penali se risultano infedeli.
La norma rileva reati commessi in relazione ad attività imprenditoriale; la Corte interpreta la frase "comunque in relazione ad essa" in senso ampio, ricomprendendo rapporti o connessioni con l'attività imprenditoriale anche se non strettamente limitati al vantaggio economico diretto.
Delitto di truffa; la sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie quando la condotta decettiva (denunce, D-mag, domande) ha indotto l'INPS ad erogare prestazioni non dovute, nell'ambito di un 'disegno' coordinato.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la sua applicazione in presenza di gravità del fatto, profitto non trascurabile e piano realizzato nel tempo.
Norme sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche quando il giudice del merito motivi il rigetto richiamando la gravità del fatto, precedenti penali e assenza di elementi favorevoli idonei a mitigare.
Regole sull'assunzione delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha preso in esame (e respinto) l'eccezione di inutilizzabilità di dichiarazioni rese de relato, sottolineando la necessità che la contestazione sia specifica e decisiva.
Norme sulla inammissibilità dei ricorsi per aspecificità; la Corte ha applicato questi principi per dichiarare inammissibili i ricorsi formulati con censure generiche o cumulativamente vaghe.
Disposizione che autorizza la condanna alla rifusione delle spese processuali e a versare somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: bisogna indicare con precisione quale parte della motivazione si censura, perché i rilievi generici o cumulativi sono inammissibili.
- Se la condanna è confermata in entrambi i gradi ("doppia conforme"), la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla coerenza logico-giuridica della motivazione e non può rivedere i fatti o riassegnare diverso peso agli elementi di prova.
- Le denunce amministrative obbligatorie (es. D-mag, denunce aziendali) che la legge dichiara rilevanti ("fanno fede") possono costituire base probatoria per reati come il falso o la truffa se la dichiarazione è imposta da una norma e ha effetti giuridici.
- Un sopralluogo effettuato anche con ritardo temporale può avere valore probatorio se inserito in un compendio di elementi convergenti (documenti, dichiarazioni, incongruenze amministrative).
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o della particolare tenuità è necessario dimostrare in modo concreto e specifico i presupposti: la mera invocazione formale non è sufficiente se il giudice del merito motiva il contrario con elementi di gravità o precedenti.
- Le contestazioni circa l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali o documentali richiedono di individuare esattamente la presunta illegittimità e di dimostrarne la decisività rispetto al giudizio: affermazioni vaghe non bastano in cassazione.
- Chi contesta la qualificazione giuridica di atti amministrativi/denunce come atto rilevante ai fini penali deve dimostrare che non esiste obbligo normativo di verità o che l'atto non produce gli effetti giuridici che la norma attribuisce.
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