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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21668/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 18/12/2025 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trapani (1/12/2025) che aveva applicato a Cotella il divieto di dimora nei Comuni di Trapani e Milazzo. L'accusa contestava a Cotella, in qualità di rappresentante di imprese di trasporto marittimo, plurime condotte omissive e falsificazioni (mancata comunicazione e non registrazione su giornale di bordo di gravi avarie) finalizzate a ottenere indebitamente le "compensazioni finanziarie" erogate dalla Regione Sicilia (truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis c.p.), per diverse decine di milioni di euro; il Tribunale di Palermo aveva invece ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base della mancanza di accertamenti tecnici sulle reali portate delle avarie, della presenza di certificazioni formali (R.I.N.A.), della bassa incidenza delle avarie rispetto ai trasporti effettuati (0,21%) e dell'assenza di prova che le omissioni avessero cagionato la perdita delle sovvenzioni (si sarebbe al più configurata una "privazione di chance").

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione del Tribunale di Palermo. Ha ritenuto che il ricorso fosse infondato: le contestazioni riguardano valutazioni di merito (interpretazione contrattuale e accertamento della rilevanza tecnica delle avarie) che non appaiono manifestamente illogiche; mancavano consulenze tecniche decisive sulla portata delle avarie e sulla loro idoneità a giustificare la risoluzione dei contratti e la perdita delle sovvenzioni; la condotta contestata ha natura in gran parte omissiva e non risulta provato il dolo necessario per ritenere che l'omissione avesse finalità di acquisire integralmente le sovvenzioni anziché evitare penali contrattuali ridotte; la perdita di chance non è equiparabile al danno richiesto dalla fattispecie di truffa aggravata. Pertanto il rigetto del ricorso lascia impregiudicata l'assenza di misure cautelari imposte in favore dell'accusa.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod.pen.

    La norma comprende le "compensazioni finanziarie" e ogni erogazione pubblica verso privati tra le tipologie di somme cui si applica il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte conferma che le compensazioni regionali rientrano in tale nozione

  • art. 640, secondo comma, n. 1 cod.pen.

    art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.

    I giudici hanno ritenuto che i fatti non potessero essere ricondotti con logica manifesta alla fattispecie aggravata prevista da tale disposizione, anche per carenza di elementi indiziari sul dolo e sul nesso di causalità fra omissioni e indebito profitto

  • Capitolato di appalto, art. 20 (clausola contrattuale richiamata)

    art. 20 del Capitolato di Appalto

    L'interpretazione della clausola contrattuale è centrale: il Tribunale ha ritenuto che, sulla base di tale clausola, l'eventuale segnalazione di avarie non avrebbe automaticamente legittimato la stazione appaltante a risolvere il contratto, indebolendo il nesso causale tra omissione e percezione indebita delle sovvenzioni

Massime di principio

  • L'omissione di comunicare difetti tecnici non costituisce automaticamente truffa aggravata: è necessario accertare l'esistenza di un obbligo contrattuale/formale di comunicazione e la rilevanza tecnica delle avarie mediante consulenze tecniche
  • La sussistenza di gravi indizi per reati economico-pubblici richiede prova di dolo finalizzato all'appropriazione indebita delle erogazioni pubbliche e del nesso causale fra la condotta e l'effettiva percezione dell'indebito profitto
  • La presenza di certificazioni formali e l'effettuazione regolare del servizio in migliaia di prestazioni riducono il valore indiziario di singole avarie, soprattutto se la loro incidenza è molto bassa
  • La mera perdita di una "chance" da parte dell'ente pubblico non è sufficiente a configurare il danno richiesto per la truffa aggravata ai danni dello Stato/ente pubblico
  • Le valutazioni contrattuali e tecniche sono, in larga parte, da ricondurre al merito e richiedono approfondimenti istruttori (CTU) prima di ritenere sussistenti gravi indizi; l'assenza di accertamenti tecnici decisivi può determinare l'inefficacia dell'impostazione accusatoria
  • In sede cautelare deve emergere un quadro indiziario solido: questioni interpretative del contratto o incertezze tecniche che rendono dubbia la rilevanza delle condotte ostano all'applicazione di misure personali gravose

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