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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33514/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRPEF versata, tramite sostituto d'imposta, in relazione all'agevolazione fiscale prevista per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che il contribuente, in quanto lavoratore dipendente di una società con sede a Catania, fosse legittimato a chiedere il rimborso perché le imposte trattenute dal sostituto sono in realtà dovute dal sostituito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2698 c.c., dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del DPCM 15 gennaio 1991, sostenendo che il contribuente non aveva provato di risiedere, prima del 13 dicembre 1990, in uno dei comuni colpiti dal sisma e che il solo rapporto di lavoro con una società avente sede a Catania non bastava a fondare il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione di merito favorevole al contribuente. Ha affermato che, in tema di agevolazioni fiscali per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665, L. 190/2014 può essere chiesto non solo dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, in quanto lavoratore dipendente, per effetto dell'unitarietà del rapporto sostanziale sottostante alla sostituzione d'imposta; tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con l'art. 16-octies del d.l. 91/2017, che ha incluso tra i beneficiari i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2698 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata; dal testo non emerge un'autonoma elaborazione della Corte su questa disposizione.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    è indicato come base dell'agevolazione fiscale invocata dal contribuente; il ricorso contesta la sua applicazione al caso concreto.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    la Corte afferma che il rimborso previsto da questa disposizione spetta non solo al sostituto che ha versato, ma anche al sostituito/lavoratore dipendente, per l'unitarietà del rapporto sostanziale della sostituzione d'imposta.

  • art. 3 dell'Ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990

    è richiamato dalla ricorrente come una delle norme regolatrici dell'agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma.

  • DPCM 15 gennaio 1991

    è richiamato dalla ricorrente come atto attuativo rilevante per la disciplina dell'agevolazione fiscale connessa al sisma.

  • art. 16-octies del d.l. 91/2017

    la Corte lo valorizza come conferma normativa della legittimazione del sostituito titolare di redditi di lavoro dipendente a ottenere il rimborso delle ritenute subite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione, poiché la soccombenza riguarda un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è menzionato quale base procedurale per la proposta del relatore in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi fiscali collegati a un'agevolazione speciale, la legittimazione a chiedere il rimborso può spettare anche al sostituito d'imposta, quando il rapporto sostanziale è unitario e le ritenute sono state subite dal percettore del reddito.
  • La sostituzione d'imposta non esaurisce la titolarità sostanziale del credito restitutorio in capo al solo sostituto: il lavoratore dipendente può agire per il rimborso delle ritenute versate in suo favore, se la disciplina speciale lo contempla o lo conferma.
  • Se la Corte di cassazione ritiene corretta l'interpretazione della norma speciale sulla legittimazione al rimborso, il motivo che nega tale legittimazione per mancanza di prova della residenza del contribuente in un comune colpito dall'evento calamitoso è infondato, quando la disposizione applicabile riconosca espressamente o implicitamente il rimborso al sostituito.
  • La soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se ricorrono le condizioni indicate dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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