Cassazione Civile, Ordinanza n. 01806/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione proposta da una società di autonoleggio avverso una cartella di pagamento relativa a numerose sanzioni per violazioni del codice della strada, riferite a diversi enti impositori. Il tribunale aveva qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e aveva accolto l’opposizione; la corte d’appello aveva poi confermato in parte e riformato in parte la decisione, con riparto delle spese. In cassazione, l’agente della riscossione ha proposto ricorso principale con due motivi, ma la Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché la procura non risultava rilasciata validamente secondo le regole sul patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in cassazione. La società opponente ha proposto ricorso successivo, da qualificarsi come ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 615 c.p.c., dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 e di varie disposizioni del codice della strada, oltre a vizi motivazionali: sosteneva che i verbali non notificati o rinotificati irregolarmente non potessero fondare un titolo esecutivo e che, in ogni caso, la compagnia di autonoleggio non fosse solidalmente obbligata per le sanzioni commesse dai clienti noleggiatori. Anche il Comune di Monte Argentario ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 91, 112 e 333 c.p.c. perché la corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato la sua costituzione come appello incidentale. Tutti i ricorsi sono stati però ritenuti inammissibili: quello principale per difetto di valida procura, quello della società per cumulo eterogeneo e non intelligibile di censure ex art. 366 c.p.c., quello del Comune per carenza di specificità e per mancata riproduzione del contenuto rilevante dell’atto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell’agente della riscossione sia i ricorsi incidentali della società di autonoleggio e del Comune di Monte Argentario. Ha confermato, per effetto dell’inammissibilità, la decisione di merito nei limiti in cui era stata impugnata e ha regolato le spese del giudizio di legittimità ponendole a carico delle parti ricorrenti secondo soccombenza, con compensazione tra alcune di esse per reciproca soccombenza. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina l’opposizione all’esecuzione proposta contro la cartella di pagamento
richiamato dalla società come parametro della controversia sull’opposizione in materia di sanzioni amministrative
artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 d.lgs. 285/1992
richiamati dalla società per sostenere l’erronea applicazione delle regole sulla contestazione e sull’esecutività delle violazioni del codice della strada
art. 196, comma 1, d.lgs. 285/1992
invocato per negare la solidarietà passiva della compagnia di autonoleggio rispetto alle sanzioni comminate ai clienti noleggiatori
richiamato in relazione alla disciplina della locazione/noleggio dei veicoli e alla responsabilità per le infrazioni
applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi per difetto di intelligibilità, specificità e completezza del motivo
richiamati per affermare che le impugnazioni successive alla prima si convertono in ricorso incidentale e devono rispettarne il termine
ritenuto non applicabile nella fattispecie, poiché i ricorsi incidentali erano comunque tempestivi
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 76 d.l. 25/05/2021, n. 73 convertito in l. 23/07/2021, n. 106
indicato come norma di successione a titolo universale nei rapporti giuridici di Riscossione Sicilia in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 1, comma 3, d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito in l. 01/12/2016, n. 225
richiamato per l’istituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 1, comma 8, d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito in l. 01/12/2016, n. 225
richiamato per la facoltà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in giudizio
art. 43 r.d. 30/10/1933, n. 1611
richiamato quale base del patrocinio erariale e della necessità di apposita delibera motivata in casi speciali
art. 4 d.lgs. 50/2016
richiamato nel quadro dei criteri per il ricorso ad avvocati del libero foro
art. 17 d.lgs. 50/2016
richiamato nel quadro dei criteri per il ricorso ad avvocati del libero foro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato in coordinamento con il contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le impugnazioni successive alla prima contro la stessa sentenza si convertono in ricorso incidentale, anche se proposte con atto autonomo, purché siano notificate nel termine per il controricorso.
- La procura conferita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a un difensore del libero foro è invalida in cassazione se non risultano allegati e documentati i presupposti che giustificano la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo cumulativo, eterogeneo e non intellegibile, tale da lasciare alla Corte il compito di separare e ricostruire le singole censure.
- La censura per violazione dell’art. 366 c.p.c. è inammissibile quando, nel contestare il travisamento di un atto processuale, non vengono riprodotti integralmente i passaggi rilevanti dell’atto stesso, impedendo il controllo di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità del ricorso principale non travolge automaticamente i ricorsi incidentali tempestivi, i quali devono essere esaminati autonomamente.
- La deduzione della responsabilità per sanzioni stradali connesse a veicoli dati a noleggio richiede una censura specifica e chiaramente articolata, non essendo sufficiente un insieme indistinto di doglianze sostanziali e processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01760/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01765/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01773/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01774/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01775/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01779/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →