Cassazione Civile, Ordinanza n. 11920/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, emesso con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 sulla base di spese e operazioni ritenute indicative di capacità contributiva (conferimento di denaro, acquisti di fabbricati, contratto di mutuo, compravendita di azioni). La contribuente ha impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue domande. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità assoluta dell'avviso perché sottoscritto da funzionario privo di qualifica dirigenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; con il secondo ha censurato la valutazione di merito della CTR sulla prova contraria offerta, sostenendo che la documentazione e la scrittura privata prodotte avrebbero dimostrato la natura non reddituale di alcune somme. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per irrituale costituzione in giudizio e la violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 446/1992, poiché l'originario ricorso sarebbe stato depositato in modo non conforme alle forme prescritte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale era nuova e non proposta nei gradi di merito, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto comma
consente l'accertamento sintetico del reddito e pone il tema della prova contraria da parte del contribuente sulle somme o disponibilità ritenute indice di capacità contributiva.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione valida.
richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in relazione ai requisiti formali dell'atto impositivo.
richiamato con riferimento all'onere della prova, in particolare alla prova contraria del contribuente nel procedimento di accertamento sintetico.
richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate o contestate nel giudizio tributario.
richiamato in relazione al regime delle presunzioni legali e al relativo onere probatorio.
richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni semplici e degli indizi di capacità contributiva.
richiamato per dedurre un'omessa pronuncia o un vizio di ultrapetizione nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia nel giudizio incidentale.
art. 22 del D.Lgs. n. 446/1992
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per irrituale costituzione in giudizio e difetto di rispetto delle forme processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in relazione ai requisiti di motivazione e legalità della decisione e dell'atto impositivo.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo rilievo decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove che introducano eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio; la relativa censura è inammissibile.
- La denuncia di vizi relativi alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito da parte della Cassazione, poiché il sindacato di legittimità non consente una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
- Nel procedimento di accertamento sintetico del reddito, la contestazione del contribuente deve confrontarsi con l'onere della prova contraria sulla natura non reddituale delle somme o disponibilità considerate dall'Ufficio.
- Quando il motivo di ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La deduzione della nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione deve essere tempestivamente introdotta nel giudizio di merito, se la relativa questione non è rilevabile d'ufficio.
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