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Sentenza

Sentenza del 02/02/2025 n. 2493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

K. Srl aveva chiesto il rimborso dell’IVA versata per gli anni 2010-2013 in relazione a operazioni con soggetti esteri, ritenendola indebitamente pagata. La richiesta era collegata alla procedura di voluntary disclosure avviata il 28 novembre 2015 per regolarizzare violazioni fiscali relative ai periodi d’imposta 2009-2013. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, la società aveva impugnato il diniego. L’Agenzia sosteneva che il perfezionamento della collaborazione volontaria precludesse ulteriori pretese di rimborso. La CTP di Lecco aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, assimilando la procedura a un accertamento con adesione e negando la possibilità di chiedere il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza d’appello per mancata redazione del verbale della trattazione in camera di consiglio: l’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 non prevede una sanzione di nullità per tale omissione e l’art. 158 c.p.c. riguarda un vizio diverso, relativo alla costituzione del giudice. Ha accolto il secondo motivo: la voluntary disclosure è distinta dall’accertamento con adesione, si fonda su una dichiarazione unilaterale del contribuente e non comporta l’applicazione automatica dei limiti di impugnabilità propri dell’adesione. Il contribuente può quindi contestare la pretesa e chiedere il rimborso dell’IVA versata in eccedenza, purché ne provi i presupposti. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia di secondo grado, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto direttamente il rimborso: la sua spettanza dovrà essere valutata in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    L'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede, al terzo comma, che della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario ma, al contempo, non prevede alcuna sanzione in caso di omessa redazione del verbale.

    La mancata redazione del verbale della trattazione in camera di consiglio non determina, in assenza di una specifica previsione, la nullità della sentenza.

  • Art. 158 c.p.c.

    Trattasi di norma che disciplina la nullità derivante dalla costituzione del giudice, ossia fattispecie diversa in alcun modo assimilabile al preteso vizio censurato dal ricorrente, tanto più che il verbale non è atto riconducibile al giudice ma al segretario.

    La nullità disciplinata dall’art. 158 c.p.c. riguarda la costituzione del giudice e non può essere invocata per l’omessa redazione del verbale, che è atto del segretario.

  • Art. 5-quater, comma 1, del D.L. n. 167/1990, inserito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 186/2014

    Tale richiamo, tuttavia, ha la sola finalità di individuare la procedura attraverso cui gli uffici dell'Amministrazione finanziaria gestiscono gli atti conseguenti alla collaborazione volontaria, senza che il legislatore abbia inteso ricondurre gli effetti di quest'ultima a quelli del D.Lgs. n. 218/1997, attesa la profonda diversità dei due istituti (prima fra tutte il fatto che l'accertamento con adesione prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente, elementi assenti nel caso della voluntary disclosure).

    La voluntary disclosure è un istituto autonomo e non equivale all’accertamento con adesione. Il richiamo alle modalità dell’invito al contraddittorio serve a regolare la gestione degli atti conseguenti, non a estendere alla collaborazione volontaria gli effetti propri dell’adesione.

  • Art. 5-quinquies, comma 10, del D.L. n. 167/1990

    L'omesso versamento comportava la notifica di un nuovo avviso di accertamento o di un nuovo atto di contestazione e la connessa rideterminazione della sanzione in misura ordinaria, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 o di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione, anche se nel frattempo erano decorsi i termini ordinari di accertamento (art. 5 quinquies, co. 10, D.L. n. 167/1990).

    La norma disciplina le conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute nella procedura, ma non stabilisce che il suo perfezionamento precluda al contribuente una distinta richiesta di rimborso per somme che assume indebitamente versate.

  • Art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997

    Nella normativa de qua, non vi è poi alcun richiamo espresso e specifico all'art. 2, co. 3 del D.Lgs. n. 218/1997, là dove si prevede la non impugnabilità dell'accertamento con adesione e dal quale si ritrae (risalendo alla ratio deflattiva dell'istituto) alla regola dell'intangibilità.

    La regola di non impugnabilità propria dell’accertamento con adesione non si applica alla voluntary disclosure, poiché la disciplina di quest’ultima non vi rinvia e i due istituti hanno natura ed effetti differenti.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997

    Tale richiamo, tuttavia, ha la sola finalità di individuare la procedura attraverso cui gli uffici dell'Amministrazione finanziaria gestiscono gli atti conseguenti alla collaborazione volontaria, senza che il legislatore abbia inteso ricondurre gli effetti di quest'ultima a quelli del D.Lgs. n. 218/1997, attesa la profonda diversità dei due istituti (prima fra tutte il fatto che l'accertamento con adesione prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente, elementi assenti nel caso della voluntary disclosure).

    Il richiamo all’invito al contraddittorio previsto per l’accertamento con adesione individua una modalità procedurale utilizzata dagli uffici, ma non rende la voluntary disclosure un accertamento con adesione né ne importa tutti gli effetti.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che la richiesta di rimborso è ammissibile, ma pone a carico del contribuente la prova dei relativi presupposti. Il motivo relativo all’onere probatorio è stato assorbito e non deciso nel merito.

  • Art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata nella ricostruzione dell’accertamento amministrativo, per le operazioni passive per le quali risultava documentato il passaggio in dogana senza applicazione dell’IVA; la Corte non decide nel merito la contestazione sulla non imponibilità, rimasta assorbita.

  • Art. 8, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972

    La disciplina della non imponibilità delle operazioni con soggetti extra-UE era oggetto del terzo motivo, ma la Corte lo ha dichiarato assorbito: non ha quindi stabilito se, nel caso concreto, la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare la non imponibilità.

Massime di principio

  • La voluntary disclosure non va automaticamente equiparata all’accertamento con adesione: il rinvio alle modalità di quest’ultimo non comporta l’applicazione della regola di non impugnabilità.
  • Il perfezionamento della collaborazione volontaria non preclude, di per sé, una successiva domanda di rimborso per imposte che il contribuente ritenga versate in eccedenza o indebitamente.
  • L’ammissibilità della domanda non equivale al riconoscimento del rimborso: il contribuente deve dimostrare i presupposti sostanziali della restituzione, questione che nel caso concreto resta da valutare nel giudizio di rinvio.
  • L’omessa redazione del verbale della trattazione in camera di consiglio non determina automaticamente la nullità della sentenza se la legge non prevede tale conseguenza; la nullità relativa alla costituzione del giudice non è estensibile a un’omissione del segretario.

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