Sentenza del 02/02/2025 n. 2477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento relativo al 2006, originato da verifiche dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Alla società, ritenuta soggetto interposto in operazioni con fatture soggettivamente inesistenti, erano stati contestati costi non documentati e non inerenti per 10.438.530 euro, IVA indebitamente detratta per 2.083.506 euro, nonché maggior reddito d’impresa e maggior valore della produzione IRAP. La società non aveva esibito libri, registri o documenti ai verificatori; l’accertamento recuperò quindi i costi e l’IVA. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP e dell’appello da parte della CTR, la società ha proposto tre motivi in Cassazione: 1) ha sostenuto che la documentazione non era stata esibita per forza maggiore, poiché il legale rappresentante era detenuto, e che i documenti prodotti in primo grado avrebbero dovuto essere valutati; 2) ha contestato l’indeducibilità dei costi, affermando che non derivavano da delitto non colposo e che possedevano i requisiti di deducibilità; 3) ha rivendicato la detrazione IVA, sostenendo di aver agito in buona fede e che l’Ufficio non avesse provato la conoscenza o conoscibilità della frode.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva sostanziale, non essendo stato parte del precedente grado. Ha respinto il primo motivo: la censura non era stata trattata nella sentenza impugnata e la società non aveva indicato in quale atto dei precedenti gradi l’avesse proposta né riportato la parte rilevante dell’avviso, in violazione dell’onere di specificità e autosufficienza. Ha inoltre osservato che la sola detenzione del legale rappresentante non dimostrava l’impossibilità incolpevole di reperire i documenti: la società non aveva allegato che questi non potesse indicare dove acquisirli né elementi idonei a escludere dolo o colpa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dunque respinto; la società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 35.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione della Cassazione del 22 ottobre 2024, depositata il 2 febbraio 2025.
Norme richiamate
Art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972
perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria), richiestigli in esibizione, determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorrono: 1) la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi, in quanto diretta ad impedire l'ispezione del documento, in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; 2) la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; 3) il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento; pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione.
La preclusione all’uso a favore del contribuente dei documenti non esibiti presuppone una dichiarazione non veritiera o un rifiuto sostanziale, consapevole e diretto a impedire l’ispezione. Non si applica invece quando l’indisponibilità dichiarata è vera, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore o colpa.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.
Se la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare dove e come l’aveva proposta nei gradi di merito, così da consentire alla Cassazione di verificarne la precedente deduzione; altrimenti la censura è inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non rientra, invece, nell'àmbito applicativo dell'evocato paradigma processuale l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’interpretazione e l’applicazione della norma, non la ricostruzione dei fatti o la rivalutazione delle prove. Quest’ultima non può essere richiesta alla Cassazione sotto tale veste.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorrente che denunci un simile vizio è tenuto, a pena d'inammissibilità della censura, a indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, a esaminarne il contenuto precettivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente, onde far risaltare che queste ultime non sono rispettose del precetto normativo
Per denunciare efficacemente una violazione di legge occorre individuare la norma, illustrarne il contenuto e confrontarlo puntualmente con la motivazione in diritto della sentenza; una censura generica o diretta a rimettere in discussione le prove è inammissibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata esibizione dei documenti contabili non determina automaticamente la loro inutilizzabilità: la preclusione richiede una dichiarazione non veritiera o un rifiuto sostanziale, consapevole e volto a impedire i controlli. L’indisponibilità effettiva può escluderla, ma il contribuente deve allegare e documentare concretamente le circostanze che l’hanno causata.
- La detenzione del legale rappresentante, da sola, non dimostra che fosse impossibile reperire la contabilità: è necessario spiegare perché non fosse possibile individuare o acquisire i documenti e fornire elementi che escludano una condotta dolosa o colposa.
- In Cassazione una questione che non compare nella decisione impugnata deve essere accompagnata dall’indicazione precisa dell’atto e del passaggio in cui era stata sollevata nei gradi di merito; altrimenti può essere dichiarata inammissibile come nuova o non autosufficiente.
- Il motivo di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Per essere ammissibile deve confrontare puntualmente la norma invocata con le affermazioni giuridiche della sentenza.
- Se un motivo è respinto e un altro, connesso, è assorbito, quest’ultimo non viene deciso nel merito: viene meno la necessità di esaminarlo in conseguenza dell’esito del motivo precedente.
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