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Sentenza

Sentenza del 03/02/2025 n. 45 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

CONTENZIOSO - La falsità materiale della procura alle liti ne comporta l'invalidità assoluta come tale insanabile - Sussiste - L'art. 182, comma secondo c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio verteva sulla validità della procura alle liti con cui SOGET S.p.A. aveva costituito i propri difensori e, in via secondaria, su questioni di notifica agli eredi, prescrizione/decadenza dei crediti tributari e ripartizione della responsabilità tra SOGET e Regione Abruzzo. SOGET contestava che la Corte di primo grado avesse dichiarato l'inesistenza della procura per genericità e chiedeva la possibilità di integrazione/sanatoria ex art. 182 c.p.c. ovvero la riforma della sentenza. La Regione Abruzzo, in appello incidentale, contestava la propria legittimazione passiva e chiedeva l'ammissione di documenti prodotti in appello (relate di notifica). La parte resistente (Avv. T.) eccepiva l'inammissibilità degli atti e la falsità/manipolazione delle procure telematiche depositate da SOGET e i suoi difensori.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha respinto l'appello principale della SOGET S.p.A. e l'appello incidentale della Regione Abruzzo. Il Collegio ha ritenuto che la questione della falsità/materiale invalidità della procura sia insuscettibile di sanatoria secondo i principi consolidati della giurisprudenza (Cass. sez. unite n. 37434/2021; Cass. civ. sez. I n. 38735/2021) e che i documenti prodotti tardivamente non potevano essere riammessi in appello, salvo che il Collegio li ritenesse indispensabili o la parte dimostrasse di non averli potuti depositare per causa a essa non imputabile. La Corte ha inoltre ritenuto fondate le censure relative a irregolarità nelle notifiche agli eredi e incerte le prove degli atti interruttivi della prescrizione, ha richiamato l'inapplicabilità della trasmissione delle sanzioni tributarie agli eredi e, complessivamente, ha confermato la pronuncia di primo grado. Ha condannato le parti appellanti al pagamento delle spese di appello (liquidate in €300,00 per ciascuna delle parti appellanti).

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c. (comma secondo)

    l'art. 182, comma secondo c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti

    La Corte ha applicato l'interpretazione della Suprema Corte secondo cui l'inesistenza o la falsità materiale della procura alle liti non è sanabile ex art. 182 c.p.c.; la procura inesistente/mancante impedisce la formazione valida del rapporto processuale.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato come limite: la procura speciale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione purché anteriormente alla costituzione; la ratifica/retroazione è comunque soggetta ai limiti di tale norma e non consente sanatoria per procure inesistenti o falsificate.

  • art. 59 D.lgs. 546/1992

    Norma citata in relazione alla nullità della sentenza e alla rimessione al giudice di primo grado; discussa dall'appellante come rimedio processuale in caso di nullità della pronuncia.

  • art. 58 D.lgs. 546/1992

    Regola l'ammissione di prove documentali in appello: documenti non riprodotti tempestivamente non sono in genere ammissibili in appello, salvo che siano indispensabili per la decisione o la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa a essa non imputabile.

  • art. 79 D.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 58 in tema di produzione documentale in appello (relate di notifica).

  • art. 32 D.lgs. 546/1992

    Limiti temporali per il deposito documentale in primo grado; documenti prodotti oltre i termini non riammessi in appello se non emergono giustificazioni valide.

  • art. 19 ultimo comma e art. 21 D.lgs. 546/1992

    Principio secondo cui gli atti esattoriali possono essere impugnati per i soli vizi propri; rilevanza in ordine alla ripartizione delle censure tra SOGET (riscossore) e Regione (ente impositore).

  • art. 65 DPR 600/1973

    Richiamato in tema di responsabilità degli eredi: la disciplina di talune norme tributarie statali prevede solidarietà o obblighi informativi, ma la giurisprudenza limita la trasmissibilità di alcune voci (es. sanzioni) agli eredi.

  • artt. 752 e 1295 c.c.

    Citati in relazione alla ripartizione della responsabilità tra coeredi: la giurisprudenza applica in assenza di norme speciali i criteri civili di responsabilità "pro quota" per i debiti ereditari.

  • art. 8 D.L. 472/1992

    Richiamato per affermare che le sanzioni tributarie hanno natura personale e non si trasmettono agli eredi; il Collegio ha fatto riferimento a questa linea interpretativa.

  • art. 5 D.lg. 953/82 (modificato dall'art. 3 D.lg. 2/86)

    Normativa interpretata come prevedente termini prescrizionali triennali per l'azione di recupero di determinate tasse (richiamata dalla Corte e dalla giurisprudenza richiamata).

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento della conformità all'originale delle procure depositate telematicamente; la parte resistente ha eccepito che le copie valessero contestualmente disconosciute.

  • art. 342 n.1 c.p.c.

    Criteri di sufficienza dell'atto di appello: la Corte ha rilevato che l'appello deve contenere censure specifiche e argomentate, non meri richiami generici.

  • art. 96 c.p.c. (richiamato) / art.15 D.L. 546/1992

    Richiamati in relazione alla richiesta di condanna per lite temeraria e al rimedio delle spese, ma non pronunciativi di danno per lite temeraria nel dispositivo del secondo grado.

Massime di principio

  • La falsità materiale o l'inesistenza della procura alle liti determina un vizio assoluto che incide sulla stessa instaurazione del rapporto processuale e, secondo la giurisprudenza consolidata citata, non è sanabile ex art. 182 c.p.c.; il difetto è rilevabile d'ufficio e impedisce la produzione di effetti processuali.
  • Se la procura è invece esistente ma meramente generica o incompleta, può sussistere spazio per valutare l'integrazione/sanatoria a condizione che siano rispettati i limiti normativi (es. art.125 c.p.c.) e le condizioni di tempo e forma; tuttavia, il giudice del caso concreto valuta se il vizio è di tale natura da rendere impossibile la sanatoria.
  • Documenti prodotti tardivamente (in particolare in appello) non sono automaticamente ammissibili: il Collegio può riammeterli solo se li ritiene indispensabili per la decisione o se la parte dimostra l'impossibilità di produrli nel precedente grado per causa non imputabile alla stessa.
  • Nelle controversie tributarie, le notifiche agli eredi richiedono particolare attenzione: se l'Amministrazione è a conoscenza del decesso e delle generalità degli eredi, le notifiche devono in genere essere compiute nei confronti degli eredi nominativamente; l'irregolarità può comportare nullità insanabile.
  • La responsabilità per debiti ereditari si valuta con la regola civilistica (pro quota) salvo disposizioni tributarie speciali; le sanzioni tributarie sono in linea giurisprudenziale considerate di natura personale e non trasmissibili agli eredi.
  • L'appello deve contenere censure specifiche e motivate; la mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado o contestazioni generiche può comportare l'inammissibilità o il rigetto per carenza di autosufficienza argomentativa.

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