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Sentenza

Sentenza del 03/02/2025 n. 7 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relative al 2019/2020 per complessivi Euro 30.993,99 (utilizzati in compensazione nei periodi d'imposta 2020 e 2021). La ricorrente denunciava: difetto di contraddittorio in persona, la legittimità delle attività di R&S svolte, vizio di motivazione e assunzione di valore giuridico di fonti interpretative non vincolanti ("Manuale di Luogo_1"), eccesso di potere e vizio tecnico, illegittimità del recupero relativo al credito 2020 portato in detrazione nel 2022 per errata indicazione del codice tributo poi corretta, e illegittimità della sanzione applicata al 100% trattandosi al massimo di credito non spettante (30%). L'Ufficio deduceva che le attività non rientravano nell'art.3 D.L. n.145/2013 per mancanza di novità, creatività e rischio d'insuccesso tecnologico.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato l'atto di recupero. Ha ritenuto che l'Ufficio aveva introdotto, retroattivamente e senza fondamento nel testo normativo, un requisito più restrittivo (il necessario "superamento" dello stato dell'arte/ostacoli insormontabili) che non è previsto né nel D.L. n.145/2013 né nel D.M. MEF 27/5/2015. La Corte ha precisato che la normativa ammette anche attività consistenti nell'acquisizione, combinazione e utilizzo di conoscenze esistenti per sviluppare o migliorare prodotti/processi e che l'amministrazione poteva escludere il beneficio solo dimostrando che le attività erano semplici "modifiche ordinarie o periodiche" escluse dal comma 5. Il giudice ha inoltre considerato che l'errore di codice tributo era stato rettificato e ha compensato le spese di lite per la non univocità interpretativa della materia.

Norme richiamate

  • D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 3

    "Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici... b) ricerca pianificata... c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze... d) produzione e collaudo di prodotti..."; "Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche..."

    La Corte interpreta l'art.3 (comma 4 e 5) nel senso che sono ammissibili anche attività che utilizzano conoscenze esistenti per produrre nuovi o migliorati prodotti/processi; non è richiesto il superamento dello stato dell'arte come condizione necessaria. Solo le "modifiche ordinarie o periodiche" restano escluse.

  • D.M. MEF 27 maggio 2015, art. 2, commi 1-2

    La normativa secondaria conferma le definizioni e le esclusioni del D.L.; non impone il requisito aggiuntivo invocato dall'Ufficio (superamento dello stato dell'arte).

  • Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E del 16/3/2016

    La circolare chiarisce che nello "sviluppo sperimentale" rientrano attività di acquisizione, combinazione e utilizzo di conoscenze esistenti per mettere a punto nuovi o migliorati prodotti/servizi, coerentemente con l'interpretazione favorevole al contribuente.

  • Statuto del Contribuente (Legge), art.10 comma 1

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."

    Impedisce all'amministrazione di introdurre retroattivamente requisiti restrittivi che non risultano dalla normativa vigente al momento dell'utilizzo del beneficio.

  • Comunicazione della Commissione Europea del 27/1/2014

    Atto comunitario utilizzato dall'Ufficio per giustificare un'interpretazione più restrittiva; la Corte ha ritenuto che tale atto non può essere usato per introdurre retroattivamente requisiti non presenti nella normativa nazionale invocata.

  • Interpello Agenzia delle Entrate 17/3/2021 n.188

    Citato dall'Ufficio a supporto della sua lettura restrittiva; il Tribunale non ha ritenuto decisivo tale interpello per giustificare il rigetto dei crediti nel caso concreto.

  • Manuale di Luogo_1

    Fonte interpretativa richiamata dall'Ufficio ma priva di valore legale vincolante; non può costituire base autonoma per escludere il credito.

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta R&S ai sensi dell'art.3 D.L. n.145/2013 è sufficiente che le attività rientrino nelle fattispecie elencate (lavori sperimentali, ricerca pianificata, acquisizione/uso di conoscenze esistenti, produzione/collaudo) e non è necessario provare il "superamento" dello stato dell'arte come requisito aggiuntivo.
  • L'amministrazione finanziaria non può introdurre retroattivamente requisiti più restrittivi rispetto alla normativa vigente al momento del comportamento del contribuente; eventuali censure devono fondarsi sulle esclusioni espressamente previste (es. modifiche ordinarie o periodiche) e vanno adeguatamente motivate e provate.
  • In caso di diniego del beneficio, l'Ufficio deve dimostrare che le attività sono esclusivamente "modifiche ordinarie o periodiche" (comma 5) e non meramente formulare valutazioni generiche di insufficiente innovazione o creatività.
  • È utile conservare documentazione tecnica dettagliata (progetti, piani di ricerca, verbali di sperimentazione, evidenze di incertezza tecnico-scientifica o di metodo sperimentale) per dimostrare la riconducibilità delle attività alle categorie ammissibili.
  • Se il contribuente corregge tempestivamente errori formali (es. codice tributo) segnalati dall'Ufficio, tale errore non dovrebbe giustificare automaticamente la sanzione del 100%; il trattamento sanzionatorio va valutato considerando la natura dell'errore e la buona fede/collaborazione del contribuente.
  • In materie giuridicamente non univoche, i tribunali possono compensare le spese di lite; l'esistenza di interpretazioni contrastanti costituisce circostanza rilevante nella valutazione delle conseguenze processuali.

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