Sentenza del 02/02/2025 n. 2484 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata il 2 giugno 2012 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2009, relativa all’anno d’imposta 2008. L’Agenzia aveva disconosciuto l’utilizzo in compensazione di un credito IVA, rilevando che esso non figurava nella dichiarazione originaria. Il contribuente aveva esposto il credito — pari a 262.000 euro, di cui 167.337 euro utilizzati in compensazione e 94.663 euro rinviati all’anno successivo — in una dichiarazione integrativa del 30 dicembre 2010. Il credito derivava dalla variazione dell’imponibile conseguente a un lodo arbitrale omologato dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato non legittime alcune lavorazioni fatturate alla Azienda San Carlo di Potenza. La CTR, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente pronuncia che aveva dichiarato tardivo l’appello, aveva ritenuto che un lodo arbitrale non potesse fondare un credito IVA e aveva inoltre rilevato la mancata indicazione dei dati contabili necessari. A.A. ha contestato questa interpretazione, deducendo la violazione degli artt. 54-bis, 19 e 26 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha lamentato l’omessa pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale: l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 non limita il titolo che può determinare la variazione dell’imponibile e la conseguente detrazione IVA; pertanto, anche un lodo arbitrale rituale può fondare il credito, tanto più se omologato dal Tribunale. Ha respinto il ricorso incidentale: la CTR, pronunciandosi sul merito e dichiarando tempestivo l’appello, aveva implicitamente disatteso la contestazione sulla tardività del ricorso originario, ritenuta comunque infondata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per la determinazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha riconosciuto definitivamente il credito né quantificato le somme dovute: la causa dovrà essere riesaminata in sede di rinvio alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
L'art. 26 non contiene alcuna specifica limitazione circa il titolo che può legittimare la genesi del credito d'imposta che ben può essere costituita da un lodo arbitrale.
La variazione in diminuzione dell’imponibile e la detrazione IVA conseguente possono fondarsi anche su un lodo arbitrale; la norma non riserva tale effetto alle sole decisioni degli organi della giustizia tributaria.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
Quando ricorrono i presupposti di una variazione dell’operazione ai sensi dell’art. 26, l’imposta corrispondente alla variazione può essere portata in detrazione secondo le regole dell’art. 19.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia denunciata dall’Agenzia: la decisione di merito e la statuizione sulla tempestività dell’appello implicavano il rigetto della contestazione relativa alla tardività del ricorso introduttivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie; la censura del contribuente è stata accolta.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato dall’Agenzia per denunciare l’omessa pronuncia; la censura è stata respinta perché la CTR aveva implicitamente deciso la questione.
Massime di principio
- Ai fini della variazione in diminuzione dell’imponibile e del recupero dell’IVA, il titolo che determina il venir meno o la riduzione dell’operazione non deve necessariamente essere una sentenza del giudice tributario: può rilevare anche un lodo arbitrale rituale, secondo il principio affermato dalla Cassazione.
- La possibilità che il lodo fondi la variazione IVA non comporta il riconoscimento automatico del credito: nel giudizio di rinvio restano da verificare i presupposti sostanziali e contabili, la corretta dichiarazione e l’effettiva spettanza e quantificazione del credito.
- La decisione non ha definitivamente attribuito al contribuente i 262.000 euro: ha cassato la sentenza che escludeva in radice la rilevanza del lodo e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
- L’omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando il giudice non risponde con una formula espressa a ogni censura: può risultare una decisione implicita dalla motivazione complessiva e dalla statuizione adottata.
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