Sentenza del 02/02/2025 n. 2458 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR della Campania – Sezione di Salerno n. 3198/2016, che aveva accolto l’appello della contribuente contro l’accertamento relativo al 2007. L’Ufficio contestava: 1) che la contribuente avesse sollevato per la prima volta in appello la questione del mancato contraddittorio; 2) che la CTR avesse applicato l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 a una verifica «a tavolino»; 3) che la CTR avesse valutato erroneamente la residenza fiscale e la presunta esterovestizione della società olandese. L’accertamento, notificato il 24 ottobre 2012, recuperava a tassazione una quota imponibile ai sensi dell’art. 89 TUIR per il 2007, assumendo che la direzione effettiva fosse in Italia e richiamando anche la presunzione dell’art. 73, comma 5-bis, TUIR, poiché la società era controllata al 100% da una società italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la contribuente aveva già contestato, seppure genericamente, il mancato contraddittorio nel ricorso introduttivo, perciò la questione non era nuova in appello. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo per una verifica «a tavolino»; inoltre, la CTR aveva erroneamente ritenuto decisivo il solo certificato olandese di residenza fiscale, senza valutare congiuntamente gli altri indizi di esterovestizione indicati dall’Ufficio, tra cui l’acquisto di società olandesi da parte della società italiana, la composizione dell’organo amministrativo e il controllo totalitario. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stata decisa definitivamente la sussistenza dell’esterovestizione né la debenza dell’imposta: il merito è stato rimesso al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
La censura di novità della questione sul contraddittorio è stata respinta perché la contestazione risultava già formulata, anche se in termini generici, nel ricorso introduttivo.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
l'ambito di applicazione dell' art. 12 , comma 7, L. 212/2000 è circoscritto, secondo testuale indicazione, agli accertamenti conseguenti ad "accessi", "ispezioni" e "verifiche" fiscali nei locali del contribuente
La garanzia del contraddittorio preventivo prevista da questa disposizione riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente; non si estende, in base alla decisione, alle verifiche meramente documentali svolte «a tavolino».
Art. 73, commi 3 e 5-bis, TUIR
l'amministrazione finanziaria, aveva fornito plurimi elementi atti a dimostrare presuntivamente l'esistenza del fenomeno, con particolare riferimento sia alle vicende che avevano condotto all'acquisto da parte della società FIP Sas di C.C., con sede in Avellino, di società formalmente poste nei Paesi Bassi (anche attraverso una complessa operazione finanziaria con altra società avente sede nelle Antille olandesi), sia alla composizione dell'organo amministrativo, sia infine all'operatività della presunzione di cui all' art. 73 , comma 5 bis, TUIR , in ragione della posizione di controllo totalitario rivestita.
La valutazione della residenza fiscale e della presunzione collegata al controllo deve considerare l’insieme degli elementi concreti e indiziari. Il certificato di residenza estera, da solo, non è sufficiente a escludere l’esterovestizione; nel caso specifico, la Corte ha richiesto al giudice di rinvio di valutare globalmente gli indizi, senza pronunciarsi in via definitiva sulla loro capacità di provare la residenza italiana.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri processuali in base ai quali l’Agenzia ha denunciato, rispettivamente, violazioni di legge e un error in procedendo. La Corte ha rigettato la censura processuale sul carattere nuovo dell’eccezione e accolto le censure di violazione di legge relative al contraddittorio e alla valutazione dell’esterovestizione.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica agli accertamenti che seguono accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non è automaticamente dovuto per controlli documentali svolti «a tavolino».
- La contestazione di una questione processuale già formulata nel ricorso introduttivo non è nuova in appello solo perché espressa in modo generico, purché dal ricorso sia riconoscibile il tema sottoposto al giudice.
- Per valutare una possibile esterovestizione occorre accertare dove si svolgono concretamente la direzione e la gestione dell’impresa e considerare gli indizi nel loro insieme, secondo gravità, precisione e concordanza. La formale residenza fiscale estera, anche se attestata da un certificato, non è da sola decisiva.
- Il controllo totalitario da parte di una società italiana e gli elementi relativi agli amministratori, alle operazioni di acquisizione e alla gestione effettiva possono concorrere alla prova presuntiva dell’esterovestizione, ma devono essere valutati complessivamente nel caso concreto.
- La cassazione con rinvio per insufficiente o errata valutazione degli indizi non equivale a un accertamento definitivo dell’esterovestizione: il giudice di rinvio deve riesaminare il quadro probatorio secondo i principi indicati.
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