Sentenza del 02/02/2025 n. 2482 - Corte di Cassazione
Tributi doganali - Documenti di accompagnamento elettronico per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestò la validità di 29 e-AD emessi dalla società e notificò un avviso di pagamento relativo alle accise per spedizioni di gasolio da bunkeraggio; le spedizioni risultarono completate in porto diverso (Crotone) a causa della condotta illecita di un dipendente infedele. La società eccepì l'illegittimità dell'avviso invocando il principio di legittimo affidamento, la buona fede e le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1995 (art. 6 e art. 7) per ottenere l'abbuono dell'imposta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza comunitaria (in particolare la sentenza della Corte di giustizia UE C-323/22) secondo cui la responsabilità del depositario fiscale è di natura oggettiva: l'abbuono d'imposta previsto dall'art. 14 della direttiva 92/12 non opera in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito di terzi, anche se il depositario è estraneo ai fatti e si era legittimamente affidato. L'esonero dall'obbligo di pagamento delle accise è ammesso solo se è provata la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto (impossibilità materiale di immissione in consumo). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Direttiva 92/12/CEE, art. 14
L'abbuono d'imposta per perdite in regime sospensivo non comprende lo svincolo irregolare dal regime dovuto ad atto illecito di terzi; la responsabilità del depositario rimane oggettiva salvo perdita o distruzione materiale del prodotto.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 4 (TUA)
Prevede l'abbuono dell'imposta in caso di perdita o distruzione per caso fortuito o forza maggiore purché provata dal soggetto obbligato; tuttavia l'interpretazione interna è stata letta alla luce della giurisprudenza UE come più restrittiva rispetto agli svincoli irregolari non comportanti distruzione o perdita irrimediabile.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 2 (TUA)
Definisce il momento di sorgere dell'obbligazione e considera immissione in consumo, fra l'altro, anche lo svincolo irregolare dal regime sospensivo; individua il titolare del deposito fiscale come obbligato al pagamento.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 7, comma 1
Prevede che in caso di irregolarità l'accisa è dovuta dalla persona che si è resa garante per il trasporto; contiene regole probatorie e di presunzione temporale per la riscossione.
Direttiva 2008/118/CE (richiamata)
Ha confermato e precisato il quadro comunitario relativo alla detenzione e circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, rafforzando il regime di responsabilità del detentore/depositario nell'ambito del regime sospensivo.
Direttiva (UE) 2020/262, art. 6, par. 5-6
Stabilisce che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti in regime sospensivo per causa fortuita o forza maggiore non è considerata immissione in consumo; la perdita deve rendere i prodotti inutilizzabili come prodotti soggetti ad accisa.
Corte di giustizia UE, causa C-323/22
Ha interpretato l'art. 14 della direttiva 92/12 nel senso che l'abbuono d'imposta non si applica al depositario quando lo svincolo irregolare è dovuto ad un atto illecito di terzi, anche se il depositario è totalmente estraneo e ha agito in buona fede; conferma la responsabilità oggettiva del depositario e limita gli spazi di esonero solo ai casi di distruzione o perdita irrimediabile.
Massime di principio
- La responsabilità del depositario/depositario fiscale per le accise su prodotti in regime sospensivo è sostanzialmente oggettiva: l'atto illecito di terzi che determini uno svincolo irregolare non esonera dal pagamento, salvo prova di distruzione totale o perdita irrimediabile.
- Il legittimo affidamento o la buona fede del depositario nel corretto andamento delle spedizioni non sono di per sé sufficiente a ottenere l'abbuono dell'imposta se i prodotti possono ancora essere immessi nel circuito commerciale.
- Per ottenere l'abbuono l'onere probatorio grava sul soggetto passivo: deve dimostrare la perdita o la distruzione materiale e irreversibile dei prodotti (o altre condizioni tassativamente previste dalla normativa comunitaria e nazionale).
- Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo è equiparato dall'ordinamento a una fattispecie che può far sorgere l'esigibilità dell'accisa (immissione in consumo), salvo l'eccezione della perdita/distruzione comprovata.
- Anche la condotta colposa o il dolo di funzionari pubblici o terzi non rimuove l'obbligo tributario del depositario; ciò non preclude, però, l'azione di rivalsa civile/penale verso i reali responsabili.
- In casi analoghi è prudente agire con misure preventive (garanzie adeguate, controlli di tracciabilità, assicurazioni, procedure interne) e predisporre la documentazione probatoria della perdita/distruzione per poter eventualmente ottenere l'abbuono.
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