Cassazione Civile, Ordinanza n. 31660/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la rilevanza degli elementi addotti dalla contribuente a dimostrazione della propria buona fede nell'essere rimasta coinvolta in una frode IVA. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 17, 19, comma 1, e 54 del d.P.R. n. 633/1972, oltre che dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la buona fede della società, valorizzando la visura camerale della controparte, un certificato dei carichi pendenti con esito considerato di scarsa rilevanza e la verifica che i prezzi praticati non fossero inferiori alla media. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 274 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apparente e insufficiente valutazione documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui, in materia di presunta frode IVA, spetta al contribuente dimostrare la propria massima diligenza nell'accertare l'effettiva esistenza e consistenza del fornitore o cliente, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ha quindi considerato che la CTR avesse fatto corretto governo di tali principi, valorizzando elementi concreti e non meramente formali, espressione di un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Quanto al secondo, ha ribadito che la motivazione è solo apparente quando manchino gli elementi posti a base del convincimento o la loro disamina logico-giuridica impedisca il controllo del ragionamento decisorio; nel caso concreto, però, la CTR aveva indicato i plurimi elementi posti a fondamento della decisione e li aveva bilanciati con le risultanze probatorie delle parti, escludendosi quindi il vizio denunciato. Il ricorso è stato pertanto rigettato; l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore della società contribuente, con distrazione a favore del difensore antistatario. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di violazione di legge e del vizio processuale è stata scrutinata nei limiti propri del giudizio di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in materia di IVA.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in materia di detrazione IVA.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in materia di accertamento IVA.
La Corte ha ribadito che, in tema di frodi IVA, grava sul contribuente l'onere di allegare e dimostrare elementi idonei a vincere la presunzione di consapevole partecipazione all'operazione fraudolenta.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla motivazione delle decisioni tributarie.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del dedotto error in procedendo.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per definire il vizio di motivazione solo apparente o mancante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA contestata per asserito coinvolgimento in frodi carosello o analoghe, il contribuente può superare la presunzione di consapevolezza dimostrando di aver adottato verifiche concrete e proporzionate, secondo un criterio di massima diligenza rapportato al caso specifico.
- La valutazione circa l'idoneità degli elementi indiziari offerti dal contribuente a provare la buona fede e la diligenza nell'operazione è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione non apparente.
- La motivazione è apparente solo quando il giudice omette di indicare gli elementi decisivi posti a base del convincimento o li espone in modo tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico della decisione; non basta che il ricorrente contesti la diversa ponderazione delle prove.
- Nel giudizio tributario, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e bilanciato gli elementi probatori allegati dalle parti.
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