Sentenza del 13/12/2024 n. 32440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguarda l’avviso di accertamento notificato il 18 novembre 2011 per Irpef, IVA e IRAP relative al 2006, fondato su indagini bancarie riferite agli anni 2006 e 2007 e sul maggior reddito d’impresa ritenuto conseguito. A.A. ha formulato sette motivi: insufficiente motivazione dell’avviso; asserita prova contraria alle risultanze bancarie; omesso esame dell’estraneità all’attività d’impresa di operazioni «extra conto», compresi assegni circolari per 40.000 euro; illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; omessa pronuncia sui presupposti di tale metodo; omessa pronuncia sulla violazione del termine dilatorio di 60 giorni, che il contribuente affermava essere stato rispettato solo per 35 giorni; e liquidazione delle spese d’appello ritenuta sproporzionata. La CTP di Catania aveva respinto il ricorso e la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva confermato la decisione. L’Agenzia non si è costituita tempestivamente in Cassazione; il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché generici: il contribuente non ha individuato le singole movimentazioni bancarie né fornito, per ciascuna, una prova analitica della non imponibilità, e si è limitato a riproporre argomenti di merito. Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili per la «doppia conforme»: non sono state indicate le differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Il quarto motivo è stato rigettato perché l’Amministrazione non deve qualificare formalmente la categoria dell’accertamento e, in materia di indagini bancarie, opera una presunzione legale che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici. Il sesto motivo è stato ritenuto mal proposto per mancata indicazione di come e quando la censura sui 60 giorni fosse stata introdotta nei gradi di merito; comunque, nella parte esaminabile, è stato respinto. Il settimo motivo è inammissibile perché non spiega quale errore concreto avrebbe commesso la CTR, che aveva applicato i parametri minimi in ragione dell’attività svolta. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché l’Agenzia non ha svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l' art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 , attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili
Le risultanze dei conti bancari sono sufficienti a soddisfare l’onere iniziale dell’Amministrazione e fanno gravare sul contribuente l’onere di provare analiticamente, per ciascuna operazione, che essa non è imponibile.
Art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972
in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall' art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze
Per gli accertamenti bancari la presunzione a favore dell’Erario è legale e non deve possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici. Il contribuente può superarla con prova analitica riferita a ogni versamento; il giudice deve valutarla puntualmente e motivare sulle risultanze.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973
in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall' art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici ...
La Corte ha respinto la censura che pretendeva, per le risultanze bancarie, i requisiti delle presunzioni semplici: opera invece la presunzione legale prevista dalla disciplina degli accertamenti bancari. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’avviso non deve necessariamente qualificare il metodo accertativo, se ne risultano chiari e intelligibili fondamento e contenuto.
in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall' art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici
I requisiti di gravità, precisione e concordanza riguardano le presunzioni semplici e non sono necessari per la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie.
nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall' art. 348-ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
In presenza di decisioni di merito conformi, un motivo di Cassazione per omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non confronta le ragioni fattuali delle due pronunce e non dimostra che sono diverse.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall' art. 348-ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente proposto contro una doppia conforme senza indicare le diverse basi fattuali delle due decisioni.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su movimenti bancari, il contribuente non può superare la presunzione fiscale con contestazioni generiche o documentazione non collegata alle singole operazioni: deve indicare e dimostrare analiticamente la natura e la non imponibilità di ciascun movimento contestato.
- La presunzione legale derivante dalle indagini bancarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti per le presunzioni semplici; tali requisiti non possono essere invocati per invalidare, di per sé, l’accertamento bancario.
- L’avviso di accertamento non deve necessariamente indicare l’etichetta tecnica del metodo utilizzato, purché siano comprensibili il fondamento della pretesa e le ragioni dell’accertamento, così da consentire la difesa.
- Quando primo e secondo grado decidono sulla base di ricostruzioni fattuali conformi, chi denuncia in Cassazione l’omesso esame di un fatto deve confrontare specificamente le motivazioni fattuali delle due sentenze e dimostrarne la diversità.
- Le censure processuali e quelle sulle spese devono essere formulate in modo autosufficiente e specifico: occorre indicare dove la questione era stata proposta nei gradi precedenti e quale concreto errore si imputa al giudice.
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