Cassazione Civile, Ordinanza n. 34972/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata per il recupero di interessi maturati su tributi erariali durante il periodo di sospensione dell'esecuzione di un precedente atto di riscossione. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento della cartella per difetto di motivazione e per tardività della notifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione della cartella e che l'Ufficio avesse legittimamente chiarito in giudizio i criteri di calcolo senza introdurre nuove pretese; (2) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, assumendo che la cartella, conforme al modello ministeriale, fosse già adeguatamente motivata indicando tipo di interessi, periodo e provvedimento presupposto; (3) violazione dell'art. 25, co. 1, lett. c) d.P.R. 602/1973, in relazione agli artt. 1282 e 2948 c.c., contestando la declaratoria di decadenza e sostenendo che si applicasse il termine quinquennale di prescrizione degli interessi, non il termine decadenziale previsto per la riscossione conseguente ad accertamento definitivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, la cartella costituiva la prima liquidazione degli interessi per il periodo di sospensione ed era quindi soggetta a un onere motivazionale rafforzato: non bastavano l'indicazione dell'importo, del periodo e del fatto generatore, poiché occorreva rendere comprensibile anche la base normativa e il regime di tasso applicato, dato che non era univoco se si trattasse di interessi da sospensione amministrativa o giudiziale. La motivazione originaria era insufficiente e non poteva essere sanata in giudizio. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava anche sul difetto di motivazione, ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere l'annullamento della cartella; pertanto mancava interesse a coltivare la censura sulla decadenza. La contribuente è rimasta vittoriosa, con conferma dell'illegittimità della cartella; la Corte ha inoltre disposto le spese a carico della ricorrente secondo quanto risulta dal dispositivo non riportato integralmente nel testo.
Norme richiamate
L'atto impositivo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato per consentire al contribuente un'effettiva difesa; la motivazione non può essere integrata dall'Ufficio in corso di giudizio.
Nel processo tributario non è consentita l'introduzione tardiva di nuovi elementi che integrino la pretesa o alterino il tema decisorio, salvo l'ipotesi eccezionale dei motivi aggiunti in presenza di nuovi documenti.
La cartella deve rispettare il contenuto motivazionale richiesto dalla natura della pretesa; il modello ministeriale non esonera dall'indicare gli elementi necessari a rendere comprensibile il credito azionato.
È richiamato come possibile disciplina del tasso applicabile agli interessi da sospensione amministrativa, ma la sua applicabilità va resa comprensibile nella motivazione dell'atto.
Per gli interessi da sospensione giudiziale la disciplina applicabile era controversa per il periodo considerato; la norma è richiamata per evidenziare la necessità di esplicitare il regime applicato.
art. 24 Cost.
La natura impugnatoria del processo tributario impone che il contribuente sia messo subito in grado di conoscere le ragioni della pretesa per articolare compiutamente le proprie difese.
I motivi aggiunti sono un'ipotesi eccezionale e non servono a sanare l'originaria carenza motivazionale dell'atto, salvo produzione di nuovi documenti avversari.
La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'azione amministrativa.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza legale degli interessi su crediti liquidi ed esigibili.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento degli interessi a prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che costituisce la prima liquidazione degli interessi deve contenere elementi motivazionali sufficienti a rendere comprensibili importo richiesto, decorrenza, base normativa e regime di interessi applicato; non è necessario indicare analiticamente i singoli saggi o il dettaglio matematico del calcolo, ma la pretesa deve risultare univoca.
- Quando la cartella segue un atto fiscale che abbia già determinato il debito di imposta e i relativi interessi, la motivazione può essere soddisfatta con il richiamo dell'atto presupposto e con la quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella introduce per la prima volta la pretesa per interessi, lo standard motivazionale è più intenso.
- La motivazione carente dell'atto impositivo non può essere sanata dall'Amministrazione mediante difese svolte solo in giudizio, perché il processo tributario è strutturalmente impugnatorio e richiede che il contribuente conosca sin dall'origine i presupposti della pretesa.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata o è confermata, il ricorso difetta di interesse sulle ulteriori censure che, anche se accolte, non potrebbero sovvertire l'esito della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della sola decadenza dalla riscossione è inammissibile quando permane autonoma e sufficiente la statuizione di illegittimità per difetto di motivazione dell'atto.
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