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Sentenza

Sentenza n. 2248/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sul mantenimento di opere oggetto di istanza di condono edilizio e successivo diniego comunale dell’istanza di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano presentato nel 2004 un’istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per la realizzazione di una muratura portante all’interno di una struttura precaria preesistente, ultimata nel 1993, su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Impugnavano dapprima il parere negativo della Soprintendenza, deducendo: vizio di notificazione, perché il provvedimento era stato comunicato al solo tecnico incaricato; difetto di motivazione per il richiamo non accompagnato dall’allegazione della circolare regionale n. 2/2022; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione della disciplina del terzo condono, difetto di istruttoria, carenza di interesse pubblico e illogicità, sostenendo che le opere fossero di modesto impatto e insistessero su un vincolo relativo; violazione dell’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 per formazione del silenzio-assenso; violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altre istanze definite anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Con motivi aggiunti impugnavano il successivo diniego comunale, deducendo motivazione per relationem illegittima per mancata allegazione del parere della Soprintendenza, omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, violazione dell’art. 10-bis, illegittimità derivata, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della disciplina del condono e disparità di trattamento. In corso di giudizio riferivano inoltre di avere presentato una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la comunicazione del parere al solo tecnico, poiché i ricorrenti avevano eletto domicilio presso il professionista; in ogni caso, l’eventuale vizio di notificazione non avrebbe inciso sulla validità dell’atto, avendo la comunicazione raggiunto il proprio scopo e rilevando, al più, sul decorso del termine di impugnazione. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem mediante richiamo alla circolare regionale n. 2/2022, non essendo necessaria l’allegazione materiale dell’atto richiamato quando questo sia individuato e reso disponibile all’interessato mediante accesso. L’omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta irrilevante, trattandosi di procedimento vincolato e non essendo emersi elementi idonei a condurre a un esito diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive in area vincolata sono condonabili solo se ricorrono congiuntamente: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo; conformità urbanistica; riconducibilità alle opere di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Nel caso concreto il vincolo paesaggistico gravava sull’area dal 1966, dunque anteriormente alle opere, e risultava ostativo alla sanatoria. Il carattere relativo del vincolo non consentiva di superare il limite previsto dalla disciplina del terzo condono, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. È stata esclusa anche la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 17 della legge regionale n. 4/2003, perché tale disposizione riguarda condoni diversi da quello disciplinato dalla legge n. 326/2003 e, comunque, presuppone l’attivazione dello specifico procedimento previsto dalla norma. Non è stata ravvisata disparità di trattamento, poiché l’amministrazione esercitava un’attività vincolata e il nuovo quadro normativo derivante dalla pronuncia costituzionale non lasciava margini di discrezionalità. Le censure rivolte al diniego comunale sono state respinte per le medesime ragioni. La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera incompletezza, rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione ma non della validità dell’atto, soprattutto quando il ricorso sia stato comunque tempestivamente proposto. La nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è stata ritenuta estranea all’oggetto del giudizio e inidonea a incidere sulla legittimità degli atti impugnati. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia individuato e reso disponibile all’interessato; non è indispensabile la sua allegazione materiale o la riproduzione testuale nel provvedimento.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità dell’atto, rilevando principalmente ai fini della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può essere omesso o la relativa violazione può risultare irrilevante quando il procedimento è vincolato e sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi procedimentali non comportano l’annullabilità del provvedimento vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Nel terzo condono, le opere in area vincolata sono sanabili solo al ricorrere congiunto delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui la realizzazione anteriore al vincolo, la conformità urbanistica, la minore rilevanza dell’intervento e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15

    La disposizione recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, inclusi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere in area sottoposta a vincolo.

  • art. 17 l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4

    Il procedimento di silenzio-assenso previsto dalla norma riguarda specifiche fattispecie di condono diverse dal terzo condono disciplinato dalla legge n. 326/2003 e non si applica automaticamente alla relativa istanza.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La successiva presentazione di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria attiva un procedimento distinto e non incide sulla legittimità dei dinieghi oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente la posteriorità dell’opera rispetto al vincolo? No: devono essere state realizzate prima dell’imposizione del vincolo, essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, rientrare tra le opere di minore rilevanza indicate dalla legge e ottenere il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.
  • Il vincolo paesaggistico relativo, ove anteriore alla realizzazione dell’abuso, è ostativo alla sanatoria prevista dalla legge n. 326/2003 quando non ricorrono tutte le condizioni cumulative stabilite dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003; la natura non assoluta del vincolo non elimina tale preclusione.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è sufficiente quando l’atto richiamato sia specificamente individuato e accessibile all’interessato; la mancata allegazione materiale o riproduzione integrale dell’atto non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità di un provvedimento vincolato quando, anche alla luce delle deduzioni processuali dell’interessato, risulti che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il silenzio-assenso previsto dalla disciplina regionale per determinate pratiche di condono non può essere esteso a una diversa fattispecie di condono in assenza dei presupposti oggettivi e procedimentali espressamente richiesti dalla norma.
  • La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui proporre ricorso costituisce una irregolarità che incide eventualmente sulla decorrenza o valutazione della tempestività dell’impugnazione, ma non comporta l’illegittimità dell’atto quando il ricorso sia stato comunque tempestivamente proposto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazione

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