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Sentenza

Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento della diffida del 16/1/2024 di non avviare i lavori di demolizione del fabbricato sito in Via Padova 95, censito al Catasto foglio 38 mappali 251 e 43 porzione, e di ogni atto presupposto e conseguente: accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione del 29/11/2023 e note del 29/1/2024 e del 13/2/2024 che confermano la diffida e ne denegano l'annullamento in autotutela.

Giustizia amministrativa202400444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a non avviare i lavori di demolizione del fabbricato e atti successivi di conferma, nell'ambito dell'accertamento di inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la diffida del 16 gennaio 2024 con cui il Comune aveva intimato di non avviare i lavori di demolizione di un fabbricato, nonché le note successive del 29 gennaio e del 13 febbraio 2024, che avevano confermato la diffida e respinto la richiesta di annullamento in autotutela. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso perché il Comune aveva eseguito direttamente la demolizione oggetto della controversia e la ricorrente ne aveva rimborsato le spese. Il Comune ha aderito alla rinuncia, chiedendo altresì la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata notificata al Comune e che l'amministrazione vi aveva aderito. Il Collegio ha precisato che la fattispecie doveva essere qualificata come rinuncia determinata da sopravvenuta carenza di interesse, e non come cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale e l'ottenimento del bene della vita richiesto dal ricorrente, mentre nel caso concreto la demolizione era stata eseguita dalla pubblica amministrazione e la società aveva soltanto rimborsato le relative spese. Le spese sono state compensate in conformità all'accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia

    La rinuncia al ricorso, notificata alla parte costituita e accettata dall'amministrazione resistente, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alla parte costituita, quando l'amministrazione vi aderisce, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia non coincide con la cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede la piena realizzazione dell'interesse sostanziale dedotto e l'ottenimento del bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • La circostanza che l'amministrazione abbia eseguito l'intervento oggetto della controversia, con successivo rimborso delle spese da parte del ricorrente, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non integra necessariamente una piena soddisfazione della pretesa sostanziale tale da giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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