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Sentenza

Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento - dell’illegittimità del provvedimento di diniego n. 54363 del 7 aprile 2026 avverso l’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2026, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, e conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta e non ostesa;

Giustizia amministrativa202600904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso documentale relativo ai dati sulla consistenza dell’allevamento bovino e ai verbali di vigilanza, ispezione e controllo sanitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Azienda ULSS a un’istanza di accesso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L’istanza riguardava i report periodici sulla consistenza media e puntuale dei bovini, suddivisi per fasce d’età, le dichiarazioni obbligatorie rese dall’azienda agricola ai fini dell’aggiornamento della Banca dati nazionale zootecnica bovina e i verbali delle attività ispettive e di controllo sanitario svolte presso l’allevamento. Il ricorrente ha dedotto che tali documenti erano necessari per esercitare il diritto di difesa in un giudizio già pendente contro il permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento dell’allevamento. In particolare, la documentazione avrebbe consentito di verificare se la consistenza effettiva e il peso vivo medio dei capi avessero determinato il passaggio dell’allevamento dalla Classe 1 alla Classe 2 o alla Classe 3, con conseguente applicazione di maggiori distanze dagli immobili residenziali e possibile incidenza sulla legittimità del titolo edilizio. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, prevalenza dell’accesso difensivo e del diritto di difesa, violazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., degli artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 47 CDFUE; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per istruttoria e motivazione insufficienti. Il ricorrente ha contestato la genericità dell’opposizione della controinteressata e l’omessa valutazione di eventuali modalità di accesso parziale o mediato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo. L’istanza era sufficientemente specifica perché individuava puntualmente i documenti richiesti, la vicinitas del ricorrente, il procedimento amministrativo relativo al permesso di costruire, il giudizio pendente e il nesso tra i documenti e la verifica della corretta classificazione dimensionale dell’allevamento. Il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale risultava integrato dall’interesse difensivo, per il quale è sufficiente che i documenti siano astrattamente idonei a fornire un’utilità per la tutela della posizione giuridica, senza che l’amministrazione possa anticipare valutazioni sulla fondatezza, ammissibilità o decisività delle prospettazioni nel giudizio principale. Il nesso di strumentalità era evidente, poiché i dati storici sulla consistenza e sul peso dei capi potevano incidere sulla verifica del superamento della soglia prevista per la Classe 1 e, quindi, sulle distanze applicabili e sulla legittimità del titolo edilizio. L’amministrazione avrebbe inoltre dovuto valutare complessivamente l’istanza e i documenti allegati, senza interpretarla in modo formalistico. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche perché non risultava effettuata una concreta ponderazione tra accesso difensivo e riservatezza della controinteressata. L’opposizione di quest’ultima era generica e non indicava quali dati fossero riservati né quale specifico pregiudizio competitivo sarebbe derivato dall’ostensione; i dati richiesti, inoltre, erano informazioni obbligatoriamente comunicate all’autorità sanitaria e non erano stati qualificati come segreti commerciali. Il TAR ha dichiarato il diritto del ricorrente di accedere ai documenti richiesti e ha condannato l’Azienda ULSS a consegnarli o a consentirne l’accesso entro trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    L’interesse all’accesso difensivo sussiste quando i documenti richiesti presentano un collegamento diretto con una posizione giuridica tutelata e possono risultare utili alla sua difesa; il nesso di strumentalità va inteso in senso ampio.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Nel bilanciamento con la riservatezza dei terzi, l’accesso ai documenti è tendenzialmente prevalente quando è necessario per curare o difendere interessi giuridici; le opposizioni alla divulgazione devono essere specifiche e motivate.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    un’indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova

    L’istanza deve indicare sinteticamente oggetto e fatti da provare, ma la sua motivazione non può essere esaminata con formalismo; l’amministrazione deve considerare anche gli atti allegati e le finalità espresse complessivamente.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio sull’accesso, il giudice verifica la sussistenza del diritto senza sostituire una valutazione prognostica sulla fondatezza o decisività dell’azione principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento tra documenti e difesa.

  • DGR Veneto n. 856/2012, Allegato A

    La classificazione dimensionale degli allevamenti bovini è fondata su criteri oggettivi relativi al peso vivo medio complessivo; il superamento della soglia di 120 tonnellate determina il passaggio dalla Classe 1 alla Classe 2, con conseguenze sulle distanze applicabili.

Massime di principio

  • Un’istanza di accesso difensivo è sufficientemente specifica quando individua i documenti richiesti, la situazione giuridica da tutelare e il collegamento tra quei documenti e i fatti rilevanti per la difesa; l’amministrazione deve valutarne il contenuto complessivo, inclusi gli atti allegati, senza imporre formalismi o una probatio diabolica dell’utilità concreta.
  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, il nesso di strumentalità tra documenti e posizione giuridica deve essere apprezzato in termini astratti e ampi: è sufficiente la possibilità che l’ostensione offra una qualche utilità alla difesa, mentre sono precluse valutazioni anticipate sulla fondatezza, ammissibilità o decisività dell’azione principale, salvo l’assoluta e manifesta assenza di collegamento.
  • L’amministrazione non può negare l’accesso difensivo sulla base di una valutazione prognostica dell’inutilità dei documenti per il giudizio principale, quando il richiedente abbia individuato un fatto specifico e determinante che intende verificare mediante l’ostensione.
  • L’opposizione del controinteressato fondata sulla riservatezza non può risolversi in formule generiche: devono essere individuate le specifiche informazioni riservate e il concreto pregiudizio derivante dalla divulgazione. In assenza di tale dimostrazione, l’accesso difensivo prevale, soprattutto quando i dati siano obbligatoriamente comunicati alla pubblica amministrazione e non riguardino dati sensibili o giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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