Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di 50.000 euro per derivazione o utilizzazione abusiva di acqua pubblica e successivo provvedimento di conferma

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali con i quali gli era stata irrogata, nella misura massima, la sanzione prevista dall’art. 17, comma 3, r.d. n. 1775/1933 e gli era stata ordinata la sospensione dell’utilizzo dell’acqua del torrente Rio Monte Stella. Ha dedotto: l’insussistenza della derivazione o utilizzazione abusiva di acqua pubblica, sostenendo di avere realizzato lo sbarramento soltanto per consolidare gli argini e rilevando che non erano state riscontrate opere di presa; l’incompetenza del Comune, ritenendo competente il Genio Civile sia per l’accertamento della violazione sia per la determinazione della sanzione; il difetto di istruttoria, l’illogicità e il difetto di motivazione nella quantificazione della sanzione, anche perché non era stata verificata la data degli interventi e non erano stati adeguatamente considerati la limitata entità dell’allagamento, l’assenza di un effettivo uso irriguo e la finalità di consolidamento dell’argine. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, poiché gli atti impugnati non incidevano direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, ma costituivano esercizio del potere sanzionatorio per una violazione già consumata. Nel merito, ha respinto la censura sull’insussistenza dell’illecito: il verbale dei Carabinieri Forestali, avente efficacia fidefacente ai sensi dell’art. 2700 c.c., attestava la dichiarazione dell’interessato circa la realizzazione dei lavori per fini irrigui; inoltre, l’art. 17, comma 1, r.d. n. 1775/1933 configura una fattispecie a condotta alternativa, che si perfeziona anche con la sola derivazione, intesa come realizzazione di opere idonee ad alterare il percorso del corso d’acqua, senza necessità di provare il concreto prelievo. Ha respinto anche la censura di incompetenza, ritenendo che la delega prevista dall’art. 1 l.r. Veneto n. 10/1977 attribuisca al Comune l’intero procedimento sanzionatorio, compresa l’istruttoria e la determinazione della sanzione; in ogni caso, il Genio Civile aveva partecipato al procedimento e condiviso la qualificazione dell’infrazione. Ha invece accolto la censura relativa al quantum: l’applicazione della sanzione massima di 50.000 euro richiedeva una motivazione specifica sulla particolare gravità della violazione e sull’assenza di condotte riparative. Il Comune si era limitato a escludere la particolare tenuità, senza spiegare perché fosse necessario applicare il massimo edittale, e non aveva valutato l’assenza di opere di presa, la distanza da abitazioni, l’assenza di concreto pericolo per persone, animali e proprietà, la natura incolta dei terreni e la situazione franosa dell’area. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alla misura della sanzione; gli atti sono stati annullati in parte qua e il Comune è stato chiamato a rideterminare la sanzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, commi 1 e 3, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    «è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente»; «nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1 [...] è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro»

    La fattispecie è a condotta alternativa: l’illecito si perfeziona anche con la sola derivazione, consistente nella realizzazione di opere che alterano il percorso del corso d’acqua, senza necessità di dimostrare il concreto prelievo o utilizzo dell’acqua. L’applicazione della sanzione massima richiede una specifica motivazione sulla particolare gravità della violazione.

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riguarda i provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche; non comprende i provvedimenti meramente sanzionatori relativi a una violazione già consumata.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    «alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l’articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775»

    Le derivazioni o utilizzazioni abusive sono assoggettate alla sanzione prevista dall’art. 17, comma 3, r.d. n. 1775/1933.

  • art. 1 l.r. Veneto 28 gennaio 1977, n. 10

    «le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate [...] sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni»

    La delega al Comune comprende l’intero procedimento sanzionatorio, inclusi l’accertamento istruttorio e la determinazione della misura della sanzione.

  • art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689

    «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...] si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»

    La misura della sanzione deve essere determinata considerando i criteri legali; la scelta amministrativa è ampiamente discrezionale, ma è sindacabile quando manifestamente irragionevole o evidentemente sproporzionata.

  • art. 2700 cod. civ.

    Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell’atto, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti.

  • art. 16, comma 5, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233

    Ha modificato la disciplina sanzionatoria dell’art. 17, comma 3, r.d. n. 1775/1933.

  • art. 12, comma 1, lett. a), d.l. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla l. 13 giugno 2023, n. 68

    Ha inciso ulteriormente sulla disciplina dell’art. 17, comma 3, r.d. n. 1775/1933.

Massime di principio

  • La fattispecie di derivazione o utilizzazione abusiva di acqua pubblica è alternativa: la sanzione può essere applicata anche per la sola realizzazione di opere che alterano il deflusso o il percorso del corso d’acqua, senza che debba essere provato il concreto prelievo o impiego della risorsa idrica.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per i provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche; appartengono invece alla giurisdizione amministrativa ordinaria le controversie relative a sanzioni pecuniarie irrogate per una violazione già consumata, quando l’atto non disciplina direttamente il decorso o l’utilizzazione delle acque.
  • La delega ai Comuni delle funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie regionali trasferite o delegate comprende, salvo diversa previsione, l’intero procedimento sanzionatorio, inclusi l’istruttoria e la determinazione della misura della sanzione.
  • Quando la legge prevede un’ampia forbice tra minimo e massimo edittale, l’applicazione della sanzione massima non può essere motivata dalla sola esclusione della particolare tenuità del fatto: occorre una motivazione specifica sulla particolare gravità della violazione, sull’eventuale condotta riparativa e sugli altri criteri legali di quantificazione.
  • Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese in loro presenza; tali dichiarazioni possono fondare l’accertamento dell’illecito, ferma restando la distinzione tra efficacia probatoria del verbale e valutazione giuridica della condotta contestata.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoSanzioni amministrative pecuniarieGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.