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Sentenza

Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Venezia "ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO SEGNALAZIONE INTERVENTO PER CEDIMENTO AREE PRIVATE di Via Circonvallazione identificate al catasto Terreni alla Sezione Mestre, Foglio 134, Particella 311" Pratica 2067622 – PG 2023/810, Pratica SUAP senza numero, Fascicolo 2023/XII.2.10/643, registrato al protocollo del Comune di Venezia con il n. 2024/30270 del 18/01/2024, notificato alla ricorrente a mezzo PEC in pari data, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui in particolare, per quanto necessario: la "segnalazione di cedimento della pavimentazione" del Servizio Manutenzione e Viabilità Terraferma del Comune di Venezia, menzionata nell'ordinanza, di estremi ignoti e non resa disponibile alla ricorrente; la segnalazione dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia pg 2023/110405 del 06/03/2023 relativa a "danneggiamento strutturale della passerella ciclopedonale di collegamento tra Via Circonvallazione e Riviera Luigi Pastro", menzionata nell'ordinanza, non resa disponibile alla ricorrente; la nota del Consorzio Acque Risorgive pg 2023/266808 del 01/06/2023 avente ad oggetto l' "attività di messa in sicurezza effettuata dal Consorzio Acque Risorgive, per la parte idraulica relativa all'alveo del fiume Marzenego, con intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro idraulico del fiume di Sinistra", menzionata nell'ordinanza, non resa disponibile alla ricorrente; la precedente ordinanza 03/04/2023 (n. 2023/161269) "Ordinanza di messa in sicurezza a seguito segnalazione intervento per cedimento aree private di Via Circonvallazione identificate al Catasto Terreni alla Sezione Mestre, Foglio 134, Particelle 311 e 1708", che sostituisce la precedente ordinanza 30/01/2023 (n. 2023/50045); la nota del Comune di Venezia in data 01/03/2024 (nota n. 2024/104704) con cui il Comune richiede alla ricorrente indagini e verifiche su passerella ciclopedonale e percorsi pedonali adiacenti e l'invio di documentazione fotografica della recinzione metallica installata, ribadisce le prescrizioni dell'Ordinanza 2024 e concede la "proroga per l'esecuzione delle ulteriori attività richieste, indicandosi dunque il giorno 18/04/2024 quale termine ultimo"

Giustizia amministrativa202400367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di messa in sicurezza relativa al cedimento di aree private e agli interventi connessi alla passerella ciclopedonale e alle opere idrauliche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Comune di Venezia di messa in sicurezza e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo vizi non esaminati nel merito a causa della successiva sopravvenienza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere eseguito le attività richieste dall'Amministrazione e completato gli interventi di messa in sicurezza. Ha inoltre riferito che il Comune, con nota dell'11 maggio 2026, ha preso atto dell'avvenuta messa in sicurezza e ha disposto la chiusura del procedimento amministrativo, sostenendo che fosse venuta meno la situazione oggetto del giudizio e chiedendo, in via principale, la cessazione della materia del contendere e, in subordine, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune e la controinteressata hanno aderito alla richiesta, senza opporsi alla compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l'ordinanza. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che tale figura presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, con conseguimento del bene della vita richiesto. Nel caso concreto, invece, la ricorrente aveva eseguito proprio la messa in sicurezza imposta dal Comune con l'ordinanza impugnata; non risultava quindi conseguito un bene della vita diverso o favorevole rispetto a quello oggetto dell'obbligo, ma era venuto meno l'interesse attuale alla decisione. Le spese sono state compensate per accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse attuale alla decisione; nel caso concreto la chiusura del procedimento amministrativo dopo l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza ha eliminato l'interesse alla pronuncia.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una distinta applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per fatti intervenuti nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sull'atto impugnato, anche se non è stato attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito mediante l'impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone invece la piena e satisfattiva realizzazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, con conseguimento del bene della vita richiesto; non coincide con il mero venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Quando il destinatario esegue gli obblighi imposti dall'atto amministrativo impugnato e l'amministrazione chiude il relativo procedimento, il ricorso può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che ciò comporti necessariamente la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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