Cassazione Civile, Ordinanza n. 01610/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP 2008 emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, per omessa presentazione della dichiarazione fiscale e per movimenti bancari ritenuti non giustificati su un conto corrente intestato alla contribuente. In primo e secondo grado l’atto è stato confermato: la CTR ha ritenuto legittimo il richiamo al PVC, applicabile la disciplina delle indagini bancarie anche se la contribuente sosteneva di avere cessato l’attività nel 2004, e non necessaria la notifica dell’autorizzazione agli accertamenti bancari. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ex artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello; 3) falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato la natura imponibile dei versamenti/prelevamenti; 4) falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserito acritico recepimento del PVC; 5) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 167 e 116 c.p.c. e degli artt. 33 d.P.R. 600/1973 e 63 d.P.R. 633/1972, per non avere la CTR valorizzato la documentazione prodotta a dimostrazione della natura finanziaria delle movimentazioni e della cessazione dell’attività nel 2004.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla, perché la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla mancata superabilità della presunzione bancaria senza esaminare in modo analitico le specifiche difese e la documentazione prodotta dalla contribuente (contratti di finanziamento, assegni, estratti conto, ricostruzione dei movimenti). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il vizio dedotto non era di omessa pronuncia ma di carente motivazione sulle questioni trattate. Ha dichiarato assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la loro mancanza o apparenza integra nullità.
Richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La decisione deve esporre le ragioni della pronuncia; la motivazione apparente equivale a mancanza di motivazione.
La motivazione deve consentire di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide affatto su domanda o eccezione; se decide ma senza adeguata motivazione, il vizio non è di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il mezzo di impugnazione per nullità della sentenza o del procedimento, incluso il vizio di motivazione apparente quando si traduce in nullità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
Le risultanze dei conti correnti sono assistite da presunzione legale nell’accertamento; il contribuente deve fornire prova idonea della riferibilità non imponibile delle movimentazioni.
L’avviso di accertamento deve essere autonomamente motivato; il mero recepimento acritico del PVC è censurato come vizio dell’atto se non vi è vaglio dell’Ufficio.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la decisione richiama il tema del loro utilizzo nell’accertamento delle movimentazioni bancarie.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio nel contrasto alle presunzioni fiscali.
I fatti non specificamente contestati possono essere posti a base della decisione, ma la censura è stata ritenuta assorbita.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti prodotti.
Richiamato per la mancata contestazione della documentazione e delle allegazioni avversarie.
Richiamato con riferimento ai poteri istruttori e alla documentazione depositata.
Richiamato in tema di attività istruttorie e accertamento fiscale.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o sintetiche senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la decisione, impedendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito.
- Nel processo tributario, la mancata specifica confutazione delle difese e della documentazione prodotta dal contribuente sulle movimentazioni bancarie integra vizio motivazionale della sentenza se il giudice si limita a richiamare in modo generico la presunzione fiscale.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non si configura quando il giudice abbia comunque esaminato, anche implicitamente, i motivi di appello: in tale ipotesi il vizio è semmai di motivazione insufficiente o apparente, non di omissione di decisione.
- Nell’accertamento bancario, la presunzione legale sulle movimentazioni dei conti correnti può essere vinta dal contribuente mediante una prova documentale specifica e circostanziata circa la natura non imponibile delle operazioni o la loro estraneità all’attività d’impresa.
- L’avviso di accertamento deve esprimere una motivazione propria e non può risolversi in un mero recepimento acritico del PVC, dovendo risultare l’effettivo vaglio da parte dell’Ufficio delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del contribuente.
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