Cassazione Civile, Ordinanza n. 34745/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un accertamento sintetico dei redditi relativo agli anni 2006 e 2007, fondato dall'Ufficio sul possesso di un'imbarcazione in leasing e sui correlati costi di mantenimento e manutenzione ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo da un lato che l'atto di gravame non contenesse una critica specifica alla ratio decidendi della decisione di primo grado e, dall'altro, che nel merito non fosse stata fornita prova contraria idonea a superare la presunzione derivante dagli indici di capacità contributiva. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello era invece specifico; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, della L. 241/1990, della Costituzione e della Carta UE, lamentando la mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto; con il terzo ha contestato la possibilità di fondare l'accertamento sintetico sull'applicazione dei coefficienti del redditometro in assenza di preventivo contraddittorio; con il quarto ha censurato la motivazione della sentenza di appello per omessa o apparente valutazione della prova documentale offerta, in particolare di dichiarazioni rese da terzi, che avrebbero avuto almeno valore indiziario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello del contribuente, letto nel suo complesso, fosse idoneo a soddisfare l'onere di specificità imposto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992, poiché le ragioni di censura risultavano comunque desumibili in modo inequivoco. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri tre motivi per carenza di interesse, osservando che la Corte regionale, pur avendo menzionato anche profili di merito, aveva fondato la decisione sulla sola dichiarazione di inammissibilità dell'appello; le ulteriori argomentazioni erano state svolte ad abundantiam e, pertanto, non potevano essere utilmente censurate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'onere di impugnazione specifica è soddisfatto quando, interpretato complessivamente, l'atto di appello consenta di ricavare in modo inequivoco le ragioni di censura anche se formulate sinteticamente o implicitamente
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata quale base dell'accertamento sintetico e del relativo riparto dell'onere probatorio
art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato in relazione ai principi che governano l'azione amministrativa e il contraddittorio
art. 24, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sul diritto di difesa
art. 97, comma 1, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio procedimentale
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato dal ricorrente quale parametro del diritto a un buon andamento/contraddittorio amministrativo
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella contestazione dell'accertamento
richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla prova, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione
art. 53, comma 1, Cost.
richiamato dal ricorrente quale parametro del sistema tributario e dell'imposizione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come vizio denunciato per il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato per il secondo e terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato come vizio denunciato per il quarto motivo
richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale in Cassazione
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 è soddisfatto quando, letta l'impugnazione nel suo complesso, sia comunque possibile individuare in modo non equivoco le censure mosse alla sentenza di primo grado, anche se in forma sintetica o implicita.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello esaurisce la potestas iudicandi sul merito: le eventuali ulteriori argomentazioni sviluppate dal giudice ad abundantiam non assumono autonoma efficacia decisoria e non sono utilmente censurabili, perché prive di incidenza sulla decisione.
- Quando la decisione di appello si fonda su una ragione preclusiva di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve colpire quella sola ratio decidendi; motivi rivolti contro argomentazioni meramente accessorie o di supporto sono inammissibili per difetto di interesse.
- L'art. 53 d.lgs. 546/1992, in quanto norma eccezionale che limita l'accesso al giudizio di gravame, va interpretato restrittivamente, favorendo la verifica del merito ogni volta che dall'atto di appello emerga la volontà di contestare la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →