Cassazione Civile, Ordinanza n. 11131/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'accesso alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017. Alcuni docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle GAE per le classi di concorso EEEE e AAAA. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2006, l'accesso fosse definitivamente chiuso, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. Nel ricorso per cassazione i docenti hanno dedotto: violazione della legge n. 296/2006 e delle norme costituzionali, sostenendo che il divieto riguardasse solo i nuovi abilitati e non chi fosse già abilitato; violazione di ulteriori norme di legge e dei canoni di interpretazione, sostenendo che il diploma magistrale fosse titolo sufficiente e che l'illegittimità degli atti amministrativi successivi avesse rimosso l'incertezza; violazione delle norme sul giudicato interno, assumendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su un capo non specificamente impugnato; riproposizione della questione di legittimità costituzionale, assumendo un ingiustificato divieto di accesso al lavoro pubblico scolastico.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale della docente che vi ha rinunciato. Quanto al ricorso principale, lo ha rigettato, confermando la decisione di merito ma con diversa motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Ha ritenuto che il solo diploma magistrale, pur conseguito entro il 2001/2002 e pur avente valore abilitante, non fosse titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, perché la clausola di salvezza della legge n. 296/2006 non estendeva l'accesso a soggetti che non avessero già maturato il diritto all'iscrizione nelle pregresse graduatorie permanenti. Ha inoltre escluso che potessero fondare un diverso esito l'annullamento del d.m. 235/2014, il preteso giudicato interno sul primo grado o la questione di legittimità costituzionale, ritenuta assorbita dalla negazione del diritto all'inserimento.
Norme richiamate
art. 1, commi 605 e 607, L. n. 296/2006
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha chiuso in via definitiva l'accesso, salvo la salvezza delle posizioni già rientranti nelle categorie espressamente previste dal legislatore; non ha esteso l'accesso a soggetti non già legittimati all'iscrizione.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
Il diploma magistrale ha valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma tale valore non implica automaticamente idoneità all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
art. 14, d.P.R. n. 123/2000
Il decreto ministeriale sugli aggiornamenti delle graduatorie è richiamato per escluderne la natura regolamentare e quindi l'efficacia generale propria degli atti normativi.
art. 17, comma 4, L. n. 400/1988
È richiamato per negare che il decreto ministeriale possieda i requisiti della fonte regolamentare.
L'efficacia del giudicato resta in linea generale inter partes; l'annullamento dell'atto amministrativo estende solo l'effetto caducatorio, non un autonomo diritto all'iscrizione.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Il potere di qualificazione giuridica dei fatti da parte della Cassazione incontra il solo limite del divieto di ultrapetizione.
È richiamato con riferimento all'onere di specifica indicazione degli atti processuali quando si deduce un vizio relativo al giudicato interno.
Consente la conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti principali, ove dovuto.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne accoglie la censura perché il presupposto fattuale del diritto all'inserimento è ritenuto insussistente.
art. 4 Cost.
Invocato nei motivi, ma ritenuto non idoneo a superare la negazione del diritto all'inserimento nelle GAE.
artt. 24, 35, 36, 51, 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa illegittimità costituzionale, ma la Corte li reputa irrilevanti una volta escluso il diritto all'inserimento.
artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.
Richiamati come canoni interpretativi della normativa sulle graduatorie, ma la Corte segue l'interpretazione consolidata che non consente l'inclusione dei soli diplomati magistrali.
Richiamati nel secondo motivo, ma non incidono sull'interpretazione della disciplina legislativa delle graduatorie.
Richiamato nel secondo motivo, connesso alla dedotta decorrenza/azionabilità del diritto, ma la Corte esclude a monte l'esistenza del diritto all'inserimento.
d.P.R. 25 marzo 2014
Richiamato dai ricorrenti come contesto normativo successivo, ma ritenuto irrilevante rispetto alla mancata originaria titolarità del diritto.
d.m. n. 235/2014
L'annullamento giurisdizionale di tale decreto è ritenuto non sufficiente a fondare un diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE.
art. 1, comma 7, d.P.R. 18 ottobre 2006
Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato, ma non decisivo per la soluzione della controversia.
art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011
Richiamato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'inserimento.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 328/1998
Richiamato dai ricorrenti nel dedotto quadro normativo, ma non risolutivo della controversia.
È richiamato per escludere che la successiva valorizzazione del diploma magistrale per altri fini incida sull'interpretazione della legge sulle GAE.
Massime di principio
- Il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e avente valore abilitante, non basta di per sé per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, se la disciplina legislativa non prevedeva in precedenza quel diritto all'iscrizione.
- Quando una norma di chiusura delle graduatorie fa salvi soltanto i docenti già legittimati all'inserimento secondo il previgente sistema, la clausola non può essere estesa in via interpretativa a categorie che prima non avevano titolo all'iscrizione.
- L'annullamento giurisdizionale di un decreto ministeriale che disciplina gli aggiornamenti delle graduatorie non attribuisce automaticamente un diritto soggettivo all'inserimento, ove la fonte primaria non lo consenta.
- Il giudicato interno non si forma sui meri passaggi argomentativi della motivazione, ma solo su capi autonomi della decisione; se il gravame investe la statuizione di base, il giudice di appello può riconsiderare l'intera questione anche con diversa motivazione.
- In cassazione, la Corte può qualificare giuridicamente i fatti e decidere la questione anche con argomenti diversi da quelli delle parti, purché resti fermo il limite del divieto di ultrapetizione; la non contestazione non impedisce l'esame dell'interpretazione delle norme di diritto.
- Se la domanda principale è infondata perché manca il diritto sostanziale dedotto, diventano assorbite le ulteriori questioni sulla tempestività dell'azione, sul risarcimento in forma specifica e sulla legittimità costituzionale prospettata in via subordinata.
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