Cassazione Civile, Ordinanza n. 11040/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, da parte dell’amministrazione scolastica, di contratti a tempo determinato stipulati con più lavoratori per lo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico o docente. I lavoratori avevano chiesto il risarcimento del danno per l’abuso del termine. La Corte d’appello aveva riformato le decisioni di primo grado e rigettato le domande, ritenendo decisiva la successiva stabilizzazione dei lavoratori tramite strumenti selettivi/concorso o per effetto della legge n. 107 del 2015, e affermando che tale stabilizzazione compensasse l’abuso, salvo specifica prova di danni ulteriori. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) estinzione del giudizio di appello per tardivo deposito cartaceo dell’atto di riassunzione dopo sospensione; 2) violazione dei principi sul risarcimento del danno per abuso del termine e dei principi di equivalenza ed effettività; 3) questione pregiudiziale UE sulla conformità della disciplina interna alla direttiva 1999/70/CE, in presenza di immissione in ruolo; 4) questione di legittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria; 5) violazione di norme su prova, interpretazione della domanda, non contestazione, motivazione, omesso esame e liquidazione del danno, con specifico riferimento a danni ulteriori e differenze retributive/contributive; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c. per mancata attribuzione delle differenze retributive, contributive e delle indennità legate ai contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il deposito cartaceo dell’atto di riassunzione, pur difforme dal modello telematico previsto, integra una mera irregolarità priva di nullità in assenza di espressa sanzione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando la conformità della decisione di merito alla giurisprudenza di legittimità e l’assenza di ragioni per mutare orientamento o sollevare nuove questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. In particolare, ha ribadito che, in caso di abuso nella reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, la successiva immissione in ruolo/stabilizzazione può costituire sanzione adeguata e idonea a riparare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, senza che sia automaticamente dovuto un ulteriore risarcimento, se non sono allegati e provati danni ulteriori. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quinto motivo perché le allegazioni sui danni ulteriori erano generiche e non provate, la censura era promiscua e non autosufficiente, non vi era omessa pronuncia ma solo interpretazione della domanda, e la motivazione della sentenza di appello era esistente. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva adeguatamente la domanda originaria e non censurava specificamente il passaggio della sentenza che aveva rilevato la mancata impugnazione incidentale sul capo relativo alle differenze retributive. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179 del 2012
atto di riassunzione depositato esclusivamente in via telematica
Il deposito cartaceo in difformità dal modello telematico costituisce mera irregolarità, non causa di nullità o estinzione in assenza di espressa comminatoria.
La nullità processuale richiede una specifica sanzione; la violazione del modulo di deposito non la determina automaticamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la mera interpretazione della domanda o l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza non sussiste se la motivazione è materialmente esistente e non meramente apparente.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergono elementi per mutare orientamento.
Non ricorre omessa pronuncia se il giudice ha interpretato la domanda; tale censura non consente di contestare la qualificazione della pretesa come violazione dell’art. 112 c.p.c.
Le doglianze su non contestazione e prova sono inammissibili se le allegazioni di danno sono generiche e non provate.
La liquidazione equitativa presuppone che siano già dimostrati sia l’an che il quantum del danno, almeno nei suoi elementi essenziali.
Le presunzioni non sostituiscono l’onere di allegazione e prova del danno ulteriormente richiesto rispetto a quello già riparato dalla stabilizzazione.
L’interpretazione della domanda e del petitum va censurata in modo specifico; non basta invocare in astratto i criteri ermeneutici contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva 1999/70/CE
L’accordo quadro non impone, in caso di abuso del termine, un risarcimento aggiuntivo automatico rispetto alla trasformazione/stabilizzazione del rapporto.
Clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La sanzione dell’abuso può essere soddisfatta dalla stabilizzazione/immissione in ruolo, se effettiva e idonea a ripristinare la tutela.
art. 3 Cost.
La diversa disciplina denunciata è stata ritenuta non idonea a giustificare un diverso esito rispetto ai principi consolidati di legittimità.
art. 117, primo comma, Cost.
Il parametro convenzionale/europeo non impone, nel caso concreto, una diversa soluzione rispetto a quella già accolta dalla giurisprudenza interna.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato può ritenersi adeguatamente sanzionata dalla successiva stabilizzazione/immissione in ruolo del lavoratore, senza che sorga automaticamente un ulteriore diritto al risarcimento del danno.
- Il diritto a un risarcimento ulteriore rispetto alla stabilizzazione presuppone allegazioni specifiche e prova concreta di danni diversi e ulteriori; la mera reiterazione del termine, di per sé, non basta.
- La liquidazione equitativa del danno non può sostituire l’onere della parte di dimostrare l’esistenza del pregiudizio e i suoi elementi essenziali.
- La violazione del modello legale di deposito di un atto processuale non determina nullità o estinzione se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e riferito chiaramente ai passaggi della sentenza impugnata; la promiscuità delle censure e la mancata trascrizione degli atti rilevanti ne determinano l’inammissibilità.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque affrontato la domanda interpretandola in modo diverso da quello sostenuto dalla parte.
- La successiva messa in ruolo del lavoratore può escludere, in mancanza di ulteriori allegazioni e prova, la sussistenza di un danno risarcibile aggiuntivo derivante dall’abuso del contratto a termine.
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