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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11042/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava alcuni dipendenti appartenenti al personale ATA, profilo di assistente tecnico, assunti mediante una serie di contratti di lavoro a tempo determinato. In appello la Corte d'appello di Palermo aveva accolto sia l'appello principale del Ministero sia quello incidentale dei lavoratori, condannando la pubblica amministrazione al risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, ma rigettando la domanda di stabilizzazione. Uno dei lavoratori, Salvatore Cirrito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità egli ha però chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere ricevuto dal Ministero una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della richiesta del ricorrente e della proposta di assunzione a tempo indeterminato intervenuta nelle more. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso e non è estensibile analogicamente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione per effetto di un sopravvenuto assetto satisfattivo della propria posizione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione: se viene meno per fatti sopravvenuti che soddisfano la pretesa sostanziale, il giudizio di legittimità non può proseguire.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti dalla legge o in via analogica.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittizia

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