Cassazione Civile, Ordinanza n. 11042/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava alcuni dipendenti appartenenti al personale ATA, profilo di assistente tecnico, assunti mediante una serie di contratti di lavoro a tempo determinato. In appello la Corte d'appello di Palermo aveva accolto sia l'appello principale del Ministero sia quello incidentale dei lavoratori, condannando la pubblica amministrazione al risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, ma rigettando la domanda di stabilizzazione. Uno dei lavoratori, Salvatore Cirrito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità egli ha però chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere ricevuto dal Ministero una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della richiesta del ricorrente e della proposta di assunzione a tempo indeterminato intervenuta nelle more. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
motivatizione contestuale
La Corte rileva che non sussistono i presupposti per la motivazione contestuale nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato è qualificata come norma eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo ai casi tipici previsti dalla legge, quindi non estensibile o analogica.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione per effetto di un sopravvenuto assetto satisfattivo della propria posizione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione: se viene meno per fatti sopravvenuti che soddisfano la pretesa sostanziale, il giudizio di legittimità non può proseguire.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti dalla legge o in via analogica.
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