Cassazione Civile, Ordinanza n. 11047/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un docente/personale della scuola che aveva ottenuto in appello la riforma parziale della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva riconosciuto, da un lato, il diritto alle differenze retributive per il mancato computo dell'anzianità maturata con una serie di contratti a termine ai fini degli scatti stipendiali e, dall'altro, un risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010, in relazione alla reiterazione dei contratti a tempo determinato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell'art. 4 l. n. 124/1999, dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, commi 95-132, l. n. 107/2015, sostenendo che la Corte d'appello aveva riconosciuto il risarcimento senza verificare se il rapporto fosse stato stabilizzato, misura che avrebbe eliminato le conseguenze dell'abuso; ha inoltre contestato la quantificazione del danno, ritenendo che non dovessero essere considerati gli incarichi fino al termine delle attività didattiche. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione del termine decennale di prescrizione, deducendo che la pretesa aveva natura retributiva e soggiaceva alla prescrizione quinquennale di cui agli artt. 2947 e 2948 c.c.; ha richiamato, a sostegno, la trasposizione della direttiva 1999/70/CE e l'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue censure. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il Ministero non aveva assolto l'onere di specificità e completezza imposto dall'art. 366 c.p.c., perché non aveva indicato se e quando vi fosse stata la stabilizzazione del rapporto e quindi non aveva spiegato in che modo l'eventuale accertamento in fatto avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Ha inoltre osservato che la critica alla liquidazione del danno non colpiva la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva comunque parametrato la quantificazione all'intera anzianità di servizio e ai criteri dell'art. 8 l. n. 604/1966, richiamati dall'art. 32 l. n. 183/2010. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che anche la censura sulla prescrizione fosse inammissibile perché priva della necessaria indicazione degli elementi fattuali e delle ragioni per cui l'applicazione del termine quinquennale avrebbe cambiato il risultato del giudizio. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difese dell'intimato; è stato inoltre escluso l'onere di dare atto del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
clausola 5 dell'Accordo Quadro UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata dal ricorrente; la Corte la considera nel contesto dell'abuso da reiterazione di contratti a termine, ma dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità.
art. 4 della legge n. 124/1999
norma invocata dal Ministero nel contesto del lavoro scolastico a termine.
art. 36 del d.lgs. n. 165/2001
richiamato per escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova in tema di stabilizzazione e danno.
art. 1, commi 95-132, della legge n. 107/2015
richiamato per sostenere che la stabilizzazione avrebbe sanato l'abuso e reso ingiustificato il risarcimento.
art. 32 della legge n. 183/2010
indicato come base della liquidazione del danno in misura parametrata all'indennità risarcitoria per la conversione/abuso del termine.
art. 8 della legge n. 604/1966
richiamato quale parametro di quantificazione dell'indennità risarcitoria, in quanto richiamato dall'art. 32 l. n. 183/2010.
artt. 2947 e 2948 c.c.
invocati per sostenere la prescrizione quinquennale della pretesa qualificata come retributiva.
art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011
richiamato dal Ministero a sostegno della tesi sulla prescrizione e sulla natura della domanda.
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che la Cassazione può decidere nel merito solo quando gli elementi di fatto rilevanti siano già acquisiti e incontestati.
art. 366 c.p.c.
la Corte ne valorizza gli oneri di specificità e completezza del ricorso, pena l'inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato.
art. 4 della direttiva 1999/70/CE
richiamato indirettamente nella parte in cui si discute la non discriminazione nelle condizioni di impiego e il computo dell'anzianità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla ratio decidendi: la censura è inammissibile se non indica gli elementi di fatto decisivi o se non spiega concretamente l'utilità dell'eventuale accoglimento.
- Quando si deduce che la stabilizzazione del rapporto abbia eliminato l'effetto dell'abuso da contratti a termine, la parte che ricorre deve allegare e indicare in modo puntuale i dati fattuali necessari a verificare se e quando la stabilizzazione sia intervenuta e quale incidenza abbia sul decisum.
- La contestazione della liquidazione del danno è inammissibile se non si confronta con i criteri effettivamente adottati dal giudice di merito e con la ratio della decisione impugnata.
- In presenza di ius superveniens o di sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti, la parte che intenda farle valere deve dimostrare il concreto interesse all'impugnazione e il possibile diverso esito della lite.
- Nel contenzioso sul precariato scolastico, la reiterazione dei contratti a termine e la questione dell'anzianità/stabilizzazione possono incidere sulla tutela, ma la loro rilevanza processuale deve essere allegata con precisione dalla parte che le invoca.
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