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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11038/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente veterinario impugnava il licenziamento con preavviso intimatogli da una ASL, chiedendo reintegrazione e risarcimento del danno. La controversia nasceva da una contestazione disciplinare avviata nel 2014 a seguito di indagini interne e di segnalazioni anonime: dagli accertamenti era emerso, secondo l’azienda, un rilevante debito orario e numerose assenze ingiustificate maturate tra il 2010 e il 2014. In appello il lavoratore aveva sostenuto che la contestazione fosse tardiva, perché i fatti avrebbero dovuto essere noti al datore di lavoro già prima degli accertamenti ispettivi, anche in ragione di un preteso controllo quotidiano degli ingressi e delle uscite e di una tolleranza datoriale che avrebbe ingenerato legittimo affidamento sulla liceità della condotta. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione dell’art. 3 L. 604/1966 e dell’art. 55 bis, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, sostenendo che non era consentito cumulare gli addebiti e contestarli dopo molti anni, con conseguente illegittimità del licenziamento disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non fossero specificamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata e che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, in particolare circa il momento in cui l’ufficio competente aveva acquisito piena conoscenza delle infrazioni. La Corte ha ribadito che, ai fini della decorrenza dei termini perentori dell’art. 55 bis d.lgs. 165/2001, rileva il momento in cui l’ufficio disciplinare riceve una notizia di infrazione sufficientemente completa da consentire l’avvio corretto del procedimento. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che la piena conoscenza dei fatti era intervenuta solo dopo l’indagine ispettiva e che non risultava una precedente consapevolezza datoriale, la decisione di merito non è stata scalfita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; censure prive di attinenza al decisum equivalgono a mancata enunciazione del motivo e determinano inammissibilità.

  • art. 55 bis, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001

    I termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare decorrono quando l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente completa da consentire l’avvio corretto del procedimento.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente come parametro della illegittimità del licenziamento, ma non accolto dalla Corte per difetto di specifica censura della decisione di merito.

  • art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la motivazione contestuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo le condizioni processuali, va dato atto del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine decorre dal momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione concreta e completa, idonea a consentire l’avvio del procedimento, non dalla mera astratta conoscibilità dei fatti.
  • La dedotta tolleranza datoriale e il conseguente legittimo affidamento del dipendente presuppongono che il datore abbia avuto piena conoscenza della condotta illecita e l’abbia consapevolmente tollerata.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non pertinenti al decisum sono inammissibili.
  • L’assenza di specifica contestazione della motivazione di merito rende insindacabile in cassazione l’accertamento sul momento di acquisizione della piena conoscenza dell’illecito da parte del datore o dell’ufficio disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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