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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11036/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare irrogato a una dipendente dell'Agenzia, culminato in una sanzione pecuniaria pari a quattro ore di retribuzione. La lavoratrice ha chiesto in giudizio la declaratoria di nullità della sanzione, la restituzione delle somme trattenute e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva derivati sia dalla sanzione sia dalla mancata nomina a dirigente di un ufficio regionale, sostenendo che tale mancata nomina fosse conseguenza della pendenza del procedimento disciplinare. Ha inoltre domandato l'accertamento del proprio diritto all'assunzione nella qualifica dirigenziale con riferimento a posti messi a concorso. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto revocazione della sentenza d'appello; la revocazione è stata respinta. Con il ricorso per cassazione ha censurato entrambe le sentenze della Corte d'appello, deducendo in sette motivi: errori di percezione e violazioni degli artt. 115, 116 e 395, n. 4, c.p.c. in relazione a presunti errori di fatto sulla ricostruzione della vicenda disciplinare e dell'incarico all'Avvocatura dello Stato; omessa considerazione della tardività della contestazione disciplinare e quindi nullità/inefficacia della sanzione; omesso esame di note difensive che avrebbero dimostrato dolo dell'Amministrazione; erronea valutazione della documentazione relativa all'incarico all'Avvocatura, alla trasmissione del fascicolo e ai presunti comportamenti vessatori del datore pubblico; e omessa pronuncia sul danno patrimoniale e morale. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso contro la sentenza d'appello n. 366/2016 era tardivo, poiché la notificazione della citazione per revocazione equivale a notificazione della sentenza ai fini del termine breve per cassare, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c.; nel caso concreto il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni. Quanto al ricorso contro la sentenza sulla revocazione, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché diretti a contestare valutazioni di merito, a sollevare questioni non ritualmente prospettate nei precedenti gradi, o a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in cassazione; ha inoltre osservato che alcuni fatti erano già stati oggetto di esame nel giudizio di appello e quindi non potevano essere dedotti come errore revocatorio. In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto tardivo il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello n. 366/2016 e inammissibili i motivi diretti contro la sentenza n. 121/2017, che aveva respinto la revocazione, perché fondati su contestazioni di merito, su questioni non previamente devolute ai giudici di merito o su una richiesta di nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere denunciata in cassazione per contestare una mera rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, oppure abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi liberamente valutabili o viceversa.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo se il fatto supposto o omesso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Le regole sulla revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione sono richiamate come parametro generale sulla nozione di errore revocatorio.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione dopo la notificazione della citazione per revocazione opera solo se disposta dal giudice, non per la sola richiesta di parte.

  • art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della contestazione disciplinare e la conseguente nullità del procedimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava ritualmente dedotta nei gradi di merito.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di acquisizione documentale in grado di revocazione; la Corte ha escluso che potesse supplire alla mancata deduzione e produzione rituale degli atti rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha escluso la motivazione contestuale ai fini della decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza d'appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; la successiva sospensione del termine opera solo se sia effettivamente adottato il relativo provvedimento dal giudice.
  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, non è deducibile un fatto che abbia già costituito oggetto di controversia e di decisione nel precedente grado di merito; l'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto non discusso e non valutato.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in un riesame del merito delle prove: la doglianza è ammissibile solo se si denuncia l'utilizzazione di prove irritualmente acquisite o l'attribuzione di efficacia probatoria in contrasto con le regole legali.
  • Le questioni non ritualmente dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, neppure sotto la veste della revocazione o della violazione di legge processuale.
  • La richiesta di acquisizione officiosa di documenti o di integrazione istruttoria richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti processuali da cui emerge una 'pista probatoria' qualificata e che abbia formulato una corrispondente istanza nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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