Cassazione Civile, Ordinanza n. 11039/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente veterinario impugnava il licenziamento disciplinare con preavviso intimatogli da un'azienda sanitaria locale. La controversia nasceva da accertamenti interni, avviati a seguito di segnalazioni anonime, dai quali era emerso un rilevante debito orario e numerose assenze ingiustificate in un lungo periodo. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il recesso e respinto la domanda di reintegrazione e di risarcimento del danno. In Cassazione il lavoratore deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 55-ter d.lgs. 165/2001, sostenendo che la sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale dovesse riguardare anche la contestazione del 17 ottobre 2014 relativa alle assenze e alle timbrature irregolari, sicché la successiva riapertura del procedimento sarebbe stata illegittima; inoltre lamentava la violazione dell'art. 3 l. 604/1966 e dell'art. 55-bis, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001, assumendo la tardività della contestazione disciplinare perché l'ente, disponendo di un sistema meccanizzato di rilevazione delle presenze, avrebbe potuto accorgersi subito delle assenze e avrebbe comunque tollerato il comportamento, ingenerando un legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto e l'interpretazione degli atti compiuti dal giudice di merito circa l'estensione della sospensione disciplinare, materia sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione illogica, profili non specificamente dedotti. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre solo quando l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente completa per contestare e istruire correttamente l'addebito; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che la piena conoscenza dei fatti era maturata solo all'esito dell'indagine ispettiva e che prima non vi era contezza dell'illecito né tolleranza idonea a fondare un legittimo affidamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
La sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale è questione che va valutata in relazione al contenuto concreto dell'atto di sospensione; nel caso esaminato la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 55-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
Ai fini della decorrenza dei termini disciplinari rileva il momento in cui l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente completa da consentire l'avvio corretto del procedimento nelle sue fasi essenziali.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del licenziamento, ma la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile.
La violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure prive di attinenza al decisum sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura e la loro localizzazione nel fascicolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la motivazione contestuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o degli elementi probatori, poiché l'accertamento e l'interpretazione degli atti unilaterali appartengono al giudice di merito.
- La decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento disciplinare nel pubblico impiego non coincide con una generica percezione del fatto, ma richiede l'acquisizione da parte dell'ufficio competente di una notizia di infrazione sufficientemente completa e idonea a consentire la corretta contestazione dell'addebito.
- Il legittimo affidamento del lavoratore sulla liceità della condotta disciplinarmente rilevante può essere valorizzato solo se risulti una effettiva conoscenza e tolleranza del comportamento da parte del datore di lavoro; in mancanza, la censura sulla tardività della contestazione è infondata.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche, complete e strettamente pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti sono inammissibili.
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