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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5619 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società ricavi non dichiarati e l’utilizzo o la contabilizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base anche di annotazioni contenute in un registro extracontabile denominato "quadernone R.". La CTR aveva annullato gli accertamenti ritenendo inattendibili gli elementi utilizzati dall’Ufficio. L’Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo, principalmente, che la CTR avesse omesso di esaminare gli elementi probatori relativi alle fatture per operazioni inesistenti e, inoltre, che avesse errato nella valutazione della valenza probatoria del registro extracontabile. La società ha contestato, tra l’altro, la legittimazione della Direzione Regionale a proporre appello, l’irricevibilità della sua costituzione e la motivazione degli avvisi di accertamento, nonché il mancato riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, rilevando che la CTR aveva omesso completamente di esaminare gli elementi relativi alle operazioni inesistenti e si era limitata a richiamare genericamente le ragioni utilizzate per i ricavi non dichiarati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia, perché non adeguatamente riferito alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha respinto il motivo della società relativo alla legittimazione della Direzione Regionale, ritenendo che essa potesse stare direttamente in giudizio in rappresentanza dell’Amministrazione finanziaria; il motivo sulla tardività della costituzione è stato assorbito. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi della società sulla carenza di motivazione degli avvisi e sul mancato riconoscimento dei costi, poiché miravano sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2

    prevede una rappresentanza alternativa ex lege

    La Direzione Regionale delle Entrate, dotata di autonoma legittimazione processuale nelle materie di propria competenza, può stare direttamente in giudizio in luogo dell’ufficio impositore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2

    La disposizione non impedisce, nel caso esaminato, alla Direzione Regionale di proporre appello, poiché la giurisprudenza riconosce alla stessa una legittimazione processuale autonoma.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

    Le annotazioni extracontabili possono costituire elementi indiziari utilizzabili per la ricostruzione dei ricavi, purché valutate nel loro complesso e con adeguata motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Sussiste vizio di motivazione quando il giudice omette completamente l’esame di elementi potenzialmente decisivi, tali da poter condurre a una diversa decisione.

  • Art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.

    Le regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove devono essere applicate dal giudice di merito, ma la Cassazione può intervenire quando la decisione ometta l’esame di elementi decisivi o non sia adeguatamente motivata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Le censure relative alla motivazione degli avvisi di accertamento devono essere specificamente riferite alla decisione impugnata; in Cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei fatti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4

    La questione del riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti riguarda una valutazione di merito e deve essere dedotta con una critica specifica alla decisione impugnata.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Quando la sentenza viene cassata per un vizio che richiede un nuovo esame di merito, la causa viene rinviata al giudice territoriale competente.

Massime di principio

  • Il giudice tributario deve esaminare separatamente tutti i rilievi dell’accertamento: non è sufficiente motivare su un’unica contestazione e richiamare genericamente le stesse ragioni per respingere anche le altre.
  • Le annotazioni extracontabili possono avere valore indiziario e contribuire alla ricostruzione dei ricavi non dichiarati; la loro attendibilità deve però essere valutata concretamente e la decisione deve spiegare perché siano o non siano sufficienti.
  • In presenza di una motivazione totalmente omessa su un autonomo capo della controversia, la sentenza è esposta a cassazione per vizio motivazionale e rinvio al giudice di merito.
  • Nel giudizio di Cassazione non si può normalmente ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: i motivi devono individuare uno specifico errore di diritto o una precisa omissione motivazionale.
  • La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate può essere legittimata a stare in giudizio direttamente, in luogo dell’ufficio impositore, quando la normativa e l’organizzazione dell’Amministrazione le attribuiscono rappresentanza processuale.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva dell’Amministrazione: il giudice di rinvio dovrà riesaminare nel merito gli elementi relativi alle operazioni inesistenti e decidere nuovamente la controversia.

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