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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella notificata a O.V. quale erede di B.C., dopo che il processo tributario originariamente promosso dal de cuius non era stato riassunto davanti alla Commissione tributaria regionale in sede di rinvio dalla Cassazione. Nei precedenti gradi il ricorso contro la cartella era stato accolto e la CTR Lombardia aveva confermato tale esito, ritenendo che la sentenza di Cassazione non fosse opponibile all’erede perché ignara del giudizio e che, estinto il processo per mancata riassunzione, fosse rimasta efficace la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. L’Agenzia ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che l’estinzione travolge le sentenze del processo e lascia definitiva la pretesa contenuta nell’avviso di accertamento, e che il giudicato è opponibile agli eredi anche senza che ne abbiano avuto conoscenza. O.V. ha eccepito la tardività del ricorso per Cassazione, invocando l’inapplicabilità della sospensione feriale perché la controversia avrebbe natura di opposizione all’esecuzione, e ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sull’assenza di un provvedimento di estinzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’eccezione di tardività: l’impugnazione della cartella segue il rito tributario del D.Lgs. n. 546/1992, cui si applica la sospensione feriale; il ricorso, presentato per la notificazione il 18 febbraio 2010 contro la sentenza depositata il 6 febbraio 2009, era quindi tempestivo. Ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia, affermando che il giudicato vincola anche gli eredi e aventi causa senza che sia necessaria la loro conoscenza della sentenza e che l’estinzione del processo di impugnazione tributaria per mancata riassunzione travolge le sentenze pronunciate nel processo, ma non l’atto impositivo: la pretesa tributaria resta dunque fondata sull’avviso di accertamento e diviene definitiva. Il secondo motivo incidentale di O.V. è stato dichiarato inammissibile, perché formulato con riferimento al numero errato dell’art. 360 c.p.c. e privo della trascrizione, anche per stralci, degli atti che avrebbero contenuto l’eccezione asseritamente non esaminata. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio a una diversa Sezione della stessa CTR, anche per la regolazione delle spese, affinché esamini le questioni rimaste assorbite. La Cassazione non ha liquidato direttamente la pretesa né disposto una condanna pecuniaria.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    La regola contenuta nell'art. 2909 cod. civ. esprime, infatti, il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa.

    Il giudicato si estende agli eredi e agli aventi causa delle parti, quali continuatori del rapporto giuridico del dante causa, senza che occorra dimostrare che conoscessero l’esistenza del giudizio o della sentenza.

  • Art. 393 c.p.c.

    Inoltre, per costante e condiviso principio di questa Corte (tra le tante, cfr. Cass.n.3040/2008; Cass. n.5044/2012; id n.16689/2013), la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento e, quindi, l'integrale accoglimento delle ragioni erariali.

    Se il giudizio di rinvio non viene riassunto e il processo si estingue, vengono meno le pronunce rese nel processo; nel contenzioso tributario ciò non elimina l’atto impositivo, che può diventare definitivo.

  • Art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Inoltre, per costante e condiviso principio di questa Corte (tra le tante, cfr. Cass.n.3040/2008; Cass. n.5044/2012; id n.16689/2013), la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento e, quindi, l'integrale accoglimento delle ragioni erariali.

    Nel giudizio tributario di rinvio, l’estinzione conseguente alla mancata riassunzione travolge l’intero processo e lascia operante l’atto impositivo, con conseguente definitività dell’accertamento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, rito speciale per l’impugnazione della cartella

    L'impugnazione della cartella è, infatti, espressamente disciplinata dal rito speciale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 cui, per costante giurisprudenza di questa Corte, si applica la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il ricorso, avverso sentenza depositata il 6.2.2009, presentato per la notificazione il 18.2.2010, è tempestivo.

    L’impugnazione della cartella soggetta al rito tributario beneficia della sospensione feriale dei termini; non viene trattata, ai fini di tale disciplina, come opposizione civilistica all’esecuzione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia deve essere proposta in Cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; occorre inoltre indicare e riportare gli atti processuali pertinenti in modo sufficiente a consentire la verifica del vizio.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va denunciato con il corretto riferimento al motivo di ricorso per Cassazione previsto per la violazione delle norme sul procedimento; la formulazione con il numero errato, unita alla mancata trascrizione degli atti rilevanti, rende la censura inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’erede subentra nella posizione processuale e sostanziale del contribuente; il giudicato formatosi nei confronti del dante causa può essergli opposto anche se non era a conoscenza del giudizio.
  • La mancata riassunzione del giudizio tributario di rinvio può determinare l’estinzione dell’intero processo e delle sentenze in esso pronunciate. L’estinzione processuale non cancella però l’atto impositivo: se non vi è più una decisione che lo annulli, l’accertamento può diventare definitivo.
  • L’impugnazione della cartella regolata dal rito tributario segue la disciplina della sospensione feriale dei termini, anche se la cartella è assimilata dalla parte a un precetto di pagamento.
  • In Cassazione, una censura di omessa pronuncia va formulata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e deve indicare adeguatamente, riportandone il contenuto rilevante, gli atti dai quali risulta la questione asseritamente non esaminata.

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