Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle somme liquidate in capitale al contribuente per la previdenza integrativa aziendale. Le decisioni di merito avevano riconosciuto l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla prestazione. L’Agenzia ha contestato, con i primi due motivi, che tale aliquota potesse applicarsi, sostenendo che la prestazione dovesse essere assoggettata a tassazione separata e che mancassero contratti assicurativi o di capitalizzazione; ha inoltre contestato, con il terzo motivo, la mancata prova analitica dell’esistenza e dell’ammontare del rendimento finanziario, compreso quello indicato in € 419.175,08.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi dell’Agenzia: per gli iscritti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 l’aliquota del 12,5% si applica alla sola componente di rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata. Il trattamento non dipende dalla forma contrattuale assicurativa, ma dalle modalità di gestione finanziaria effettivamente adottate. Ha accolto il terzo motivo perché la CTR non aveva accertato in modo analitico se e quanto capitale fosse stato investito sul mercato e quale rendimento fosse stato realizzato. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché svolga tali verifiche, quantifichi il rendimento e il credito di rimborso conseguente; il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5

    La disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R, 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, ultimo periodo, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 , art, 11, comma 3, (a norma del quale la disposizione prevista dall'art. 42, comma 4 "non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate informa di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni"), devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993.

    La tassazione prevista dalla disciplina introdotta per le prestazioni in capitale dei fondi pensione si applica ai soggetti iscritti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993; per gli iscritti precedenti occorre applicare il regime previgente, secondo la composizione della prestazione e le successive norme transitorie.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)

    per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10 (relativamente al "trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ") si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.

    Per gli iscritti già aderenti al fondo alla data rilevante, il nuovo regime tributario opera sugli importi maturati dal 1° gennaio 2001; per quelli maturati prima continua a valere la disciplina precedente.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A., cui seguì il trasferimento della posizione individuale nel Fondo Enel), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’aliquota del 12,5% riguarda soltanto il rendimento netto effettivo generato dalla gestione finanziaria, non l’intera prestazione né la sorte capitale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 ( T.U.I.R. )

    Il regime di tassazione separata si applica integralmente agli importi maturati dal 1° gennaio 2001; per la quota capitale degli importi anteriori resta applicabile il regime di tassazione separata, mentre il solo rendimento effettivo beneficia dell’aliquota del 12,5%.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni costituiscono il fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha rigettato le censure di violazione di legge e accolto quella motivazionale per l’insufficiente accertamento sulla natura e sull’ammontare del rendimento.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale di fondi pensione complementari, la data di iscrizione e il periodo di maturazione degli importi sono decisivi: per gli iscritti anteriori al D.Lgs. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 seguono il regime previgente; dal 1° gennaio 2001 opera la tassazione separata sull’intera prestazione.
  • Per gli importi anteriori al 2001, l’aliquota del 12,5% non si applica automaticamente all’intera liquidazione: riguarda solo il rendimento netto effettivamente prodotto dall’impiego finanziario del capitale. La sorte capitale resta assoggettata a tassazione separata.
  • La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dalla forma giuridica del contratto o dal fatto che il gestore sia una compagnia assicurativa: rilevano la causa previdenziale, la gestione concretamente adottata e l’effettivo impiego dei fondi secondo meccanismi tecnico-finanziari di capitalizzazione.
  • Chi chiede il rimborso deve consentire di individuare e quantificare la componente di rendimento agevolabile. Il giudice deve verificare investimenti, risultati conseguiti e criteri di attribuzione delle eventuali plusvalenze alle posizioni individuali; non è sufficiente presumere o indicare un rendimento senza adeguato riscontro analitico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.