Sentenza del 20/03/2015 n. 5616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il 25 febbraio 2002 il rimborso del credito IVA relativo al 1997, riportato nella dichiarazione annuale presentata nel 1999 per il 1998. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP di Milano aveva accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 73/13/2009 depositata il 20 maggio 2009 e notificata il 16 ottobre 2009, aveva confermato la decisione, ritenendo non estinto il diritto al rimborso. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione; la società ha eccepito preliminarmente la tardività della notifica. La Cassazione ha esaminato e accolto tale eccezione, senza decidere la questione sostanziale sul credito IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per tardività. Sebbene l’Agenzia avesse consegnato il ricorso all’agente postale il 30 novembre 2009, entro il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza, il primo tentativo non era andato a buon fine e il procedimento notificatorio era stato riattivato soltanto il 12 febbraio 2010, 62 giorni dopo la restituzione dei plichi il 12 dicembre 2009 e circa due mesi dopo la scadenza del termine, fissata al 15 dicembre 2009. La riattivazione non era intervenuta entro un termine ragionevole, anche perché non occorrevano ulteriori ricerche: il domicilio risultava già dagli atti. La decisione della CTR sul diritto al rimborso IVA non è stata quindi riesaminata in Cassazione. Spese del giudizio di legittimità interamente compensate; nessun rinvio.
Norme richiamate
Art. 325 c.p.c.
Quindi, in data 30.11.2009, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a consegnare all'agente postale il ricorso da notificare.
La norma stabilisce il termine breve di sessanta giorni per proporre l’impugnazione dopo la notifica della sentenza. Tuttavia, il tempestivo avvio della prima notificazione non basta se, dopo il suo esito negativo, il procedimento non viene riattivato entro un intervallo ragionevole.
Art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza impugnata, sul merito della controversia, aveva ritenuto che il diritto al rimborso del credito IVA per l'anno in questione non si fosse estinto, essendo stato esposto nella relativa dichiarazione annuale nel termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.
La CTR aveva applicato il termine biennale previsto per la domanda di rimborso, considerando sufficiente che il credito fosse stato esposto nella dichiarazione annuale entro tale termine. La Cassazione non ha confermato né smentito questa interpretazione, perché ha definito il giudizio per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una notifica d’impugnazione non si perfeziona per una causa non imputabile al notificante, il notificante deve riattivare il procedimento senza ritardo. Se la riattivazione avviene entro un termine ragionevole, gli effetti possono decorrere dalla data del primo tentativo.
- La ragionevolezza del tempo per riattivare la notifica si valuta considerando quando si è appreso l’esito negativo e quali ulteriori verifiche siano realmente necessarie. Un intervallo di 62 giorni può risultare eccessivo quando il domicilio corretto è già indicato negli atti.
- La consegna dell’atto all’agente postale entro il termine d’impugnazione non mette al riparo dall’inammissibilità se, fallito il tentativo, la notificazione viene ripresa tardivamente.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso per una questione processuale preliminare, la decisione di merito impugnata resta non esaminata dalla Corte; in questo caso, il principio sul rimborso IVA espresso dalla CTR non è stato oggetto di una pronuncia di legittimità.
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