Sentenza del 20/03/2015 n. 5613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 472/1997, artt. 3, 25 e 27, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il principio del favor rei e la personalizzazione delle sanzioni alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998. Secondo l’Agenzia, l’abrogazione dell’art. 98, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973 non aveva eliminato la responsabilità solidale dell’amministratore prevista dal regime previgente: altrimenti, per le violazioni anteriori, non sarebbe rimasto assoggettabile a sanzione né la società né la persona fisica.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, del 22 ottobre 2008, e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di C.L. È stata quindi confermata la responsabilità solidale dell’ex amministratore per le sanzioni relative alle violazioni tributarie commesse dalla società prima del 1° aprile 1998, pur senza responsabilità per il debito d’imposta principale. La Corte ha condannato C.L. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.900, oltre al 15% per spese generali e alle eventuali spese prenotate a debito; ha compensato integralmente le spese delle fasi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, comma 5
per le violazioni di epoca precedente continuano a rispondere la società, l'associazione o l'ente, con permanenza tuttavia della responsabilità solidale della persona fisica al pagamento, già prevista dall'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, comma 5 non ricorrendo il principio del favor rei, poichè detta abrogazione non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice.
Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, l’abrogazione dell’art. 98, comma 5, non ha cancellato la responsabilità solidale della persona fisica prevista dalla disciplina precedente. L’ex rappresentante può dunque rispondere delle sanzioni, ma non del debito d’imposta principale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2, 11 e 27
il principio di personalizzazione della sanzione, introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 ed 11 in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta sono direttamente responsabili delle sanzioni per violazione delle norme tributarie commesse ad opera o nell'interesse della parte rappresentata o amministrata (quest'ultima comunque gravata da obbligazione solidale al pagamento di una somma pari alla sanzione erogata, ai sensi del citato art. 11, comma 1), si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (1 aprile 1998), così come sancito dall'art. 27 del D.Lgs. cit.
Il regime di personalizzazione introdotto dal D.Lgs. n. 472/1997 si applica soltanto alle violazioni commesse dal 1° aprile 1998. Non può essere esteso retroattivamente alle violazioni anteriori, per le quali resta applicabile il regime previgente, inclusa la responsabilità solidale dell’amministratore.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La riforma sanzionatoria entrata in vigore il 1° aprile 1998 è richiamata dalla Corte per individuare il passaggio al nuovo regime di responsabilità personale e per delimitare temporalmente l’applicazione della disciplina previgente.
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12
La disposizione, insieme all’art. 98 del D.P.R. n. 602/1973, appartiene al regime previgente richiamato dalla Corte, in base al quale il rappresentante legale rispondeva solidalmente delle sanzioni per le violazioni tributarie della società.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la norma processuale invocata dall’Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle disposizioni in materia di sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Per le violazioni tributarie commesse prima del 1° aprile 1998, la nuova disciplina della personalizzazione delle sanzioni non si applica retroattivamente: resta operante il regime previgente.
- L’abrogazione di una norma sulla responsabilità solidale non comporta, da sola, l’eliminazione della responsabilità per fatti anteriori quando la riforma non abbia inteso escludere quella responsabilità e il nuovo regime sia destinato alle sole violazioni successive.
- Nel regime previgente, il rappresentante legale poteva essere responsabile in solido per le sanzioni tributarie della società, ma non per il debito d’imposta principale.
- Per stabilire chi risponde delle sanzioni occorre individuare la data della violazione: il nuovo regime personale si applica alle violazioni commesse dal 1° aprile 1998, mentre quelle anteriori restano soggette alle regole previgenti.
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