Cassazione Civile, Ordinanza n. 31945/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativa all'anno 2008, con riprese fiscali fondate sul disconoscimento di costi relativi a prestazioni rese da una società terza, consistenti nella redazione di documenti inerenti l'attività del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo provata, sul piano contabile e sostanziale, l'effettività dei costi e non decisiva l'assenza di un contratto scritto con il prestatore dei servizi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi controversi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche in tema di deducibilità/detraibilità dei costi e onere della prova (artt. 109 d.P.R. 917/1986, 17, 21, 23, 54 d.P.R. 633/1972, 2697, 2727, 2729 c.c.), sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti legali per la deduzione dei costi. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era intellegibile e superiore al minimo costituzionale, essendo specificamente incentrata sulla prova dell'effettiva esistenza dei costi contestati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché, sotto la veste formale della violazione di legge, esso mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla prova dei costi e non una errata interpretazione delle norme invocate. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione e non renda comprensibile il ragionamento seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è oggi ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non rileva il mero difetto di sufficienza della motivazione né il cattivo apprezzamento delle prove non legali.
Rileva, tramite l'art. 360, n. 4, c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Richiamato come norma sostanziale sulla deducibilità dei costi; la Corte rileva che il motivo dell'Ufficio non evidenzia un errore di interpretazione della norma, ma contesta in realtà l'accertamento di fatto.
artt. 17, 21, 23, 54 d.P.R. 633/1972
Richiamati dall'Agenzia a sostegno del disconoscimento dei costi e della disciplina IVA, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito della valutazione probatoria.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ne afferma una regola autonoma diversa, ma esclude che il motivo cassatorio introduca una vera questione di violazione di legge.
Richiamati con riguardo alle presunzioni; la Corte li considera parte di una doglianza che, sostanzialmente, mira a rivalutare il materiale istruttorio.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente nel testo, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non è sufficiente la sola sinteticità della motivazione se il percorso argomentativo è percepibile.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, restando escluso ogni controllo sulla sufficienza o sulla maggiore o minore persuasività della motivazione.
- Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta spettano al giudice di merito e non sono censurabili come violazione di legge se la doglianza mira solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La violazione di legge ricorre quando il giudice sbaglia nell'interpretare la fattispecie astratta della norma; se invece si contesta la ricognizione dei fatti di causa, la censura riguarda il merito ed è inammissibile come motivo di violazione di legge.
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