Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36673/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c, del d.lgs. 286/1998. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso e l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza confermativa del decreto sarebbe stata immotivata e che il giudice non avrebbe esaminato le questioni dedotte nel ricorso introduttivo; 2) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di misure di prevenzione e delle corrispondenti disposizioni del codice antimafia, assumendo che il giudice non avesse verificato la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale posta a base del provvedimento espulsivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha trascritto né specificamente illustrato le questioni che avrebbe sollevato davanti al Giudice di Pace, impedendo alla Corte di verificare il dedotto vizio motivazionale; inoltre il controllo di legittimità può riguardare solo l'ordinanza impugnata e non direttamente il provvedimento amministrativo, se non nei limiti in cui la questione sia stata devoluta al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a censurare l'apprezzamento di merito sulla pericolosità sociale del ricorrente, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza del giudice di pace in materia di espulsione, il controllo di legittimità è circoscritto al provvedimento giurisdizionale impugnato e non consente di sindacare direttamente vizi del decreto amministrativo se tali questioni non siano state effettivamente devolute al giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale senza riportare in modo specifico il contenuto delle questioni dedotte nel giudizio di merito, perché la Corte deve poter verificare dall'atto di ricorso la decisività del vizio lamentato.
  • La censura che investe la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando mira a ottenere una diversa rivalutazione del fatto e degli elementi istruttori, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice del merito.
  • Quando l'amministrazione intimata non si costituisce e il processo risulta esente, non si fa luogo a statuizione sulle spese né all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.