Cassazione Civile, Ordinanza n. 36673/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c, del d.lgs. 286/1998. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso e l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza confermativa del decreto sarebbe stata immotivata e che il giudice non avrebbe esaminato le questioni dedotte nel ricorso introduttivo; 2) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di misure di prevenzione e delle corrispondenti disposizioni del codice antimafia, assumendo che il giudice non avesse verificato la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale posta a base del provvedimento espulsivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha trascritto né specificamente illustrato le questioni che avrebbe sollevato davanti al Giudice di Pace, impedendo alla Corte di verificare il dedotto vizio motivazionale; inoltre il controllo di legittimità può riguardare solo l'ordinanza impugnata e non direttamente il provvedimento amministrativo, se non nei limiti in cui la questione sia stata devoluta al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a censurare l'apprezzamento di merito sulla pericolosità sociale del ricorrente, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
indicato come base normativa del ricorso al Giudice di Pace avverso il decreto di espulsione.
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
richiamato quale disciplina del procedimento di opposizione al decreto di espulsione.
art. 13, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998
indicato come fondamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza/ordinanza, invocata dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale.
art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
citato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione di pericolosità sociale.
art. 2 l. 3 agosto 1988, n. 327
citato dal ricorrente insieme alle norme sulle misure di prevenzione e pericolosità sociale.
art. 1 l. 31 maggio 1965, n. 575
citato dal ricorrente insieme alle norme antimafia richiamate per contestare la valutazione di pericolosità.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato come codice antimafia, cui si riferiscono le corrispondenti disposizioni invocate dal ricorrente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte precisa che non si applica il contributo unificato დამატivo perché dagli atti il processo risulta esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza del giudice di pace in materia di espulsione, il controllo di legittimità è circoscritto al provvedimento giurisdizionale impugnato e non consente di sindacare direttamente vizi del decreto amministrativo se tali questioni non siano state effettivamente devolute al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale senza riportare in modo specifico il contenuto delle questioni dedotte nel giudizio di merito, perché la Corte deve poter verificare dall'atto di ricorso la decisività del vizio lamentato.
- La censura che investe la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando mira a ottenere una diversa rivalutazione del fatto e degli elementi istruttori, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice del merito.
- Quando l'amministrazione intimata non si costituisce e il processo risulta esente, non si fa luogo a statuizione sulle spese né all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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