Sentenza del 06/07/2016 n. 13736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per l’unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, denunciando la violazione del principio del contraddittorio. La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il 1996, con cui era stato attribuito a F.A.M. un maggior reddito di partecipazione nella società. La CTR aveva annullato l’avviso perché l’Ufficio non aveva prodotto la prova della notifica alla società del relativo avviso di accertamento. Secondo l’Agenzia, trattandosi di accertamento unitario relativo a una società di persone e ai suoi soci, il giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, in assenza di questioni personali del singolo socio, la controversia sugli elementi comuni dell’accertamento relativo a una società di persone coinvolge necessariamente la società e tutti i soci; la CTR avrebbe quindi dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio, invece di decidere sulla mancata produzione della prova di notifica alla società. Ha dichiarato nullo l’intero processo, cassato la sentenza della CTR e, di conseguenza, travolto anche la decisione di primo grado, rinviando la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi
Per le società di persone, il reddito accertato è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anche se non è stato effettivamente percepito; l’accertamento è unitario rispetto alla società e ai soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29)
Quando il ricorso riguarda elementi comuni dell’accertamento di una società di persone e dei suoi soci, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; è possibile riunire procedimenti connessi.
Codice di procedura civile, art. 101
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. , comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio
La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio; la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.
Costituzione della Repubblica italiana, art. 111, comma 2
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. , comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio
Il principio del contraddittorio impone che il giudizio coinvolga tutti i soggetti necessari; la sua violazione comporta la nullità rilevabile anche d’ufficio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a un accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei suoi soci, la società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari, perché la decisione incide su elementi comuni della fattispecie.
- Se il ricorso è proposto da un solo socio, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, salvo che siano dedotte questioni personali riferibili esclusivamente al ricorrente.
- Il giudice non può decidere nel merito una controversia di questo tipo limitandosi a valutare una carenza probatoria senza prima assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- La decisione resa senza tutti i litisconsorti necessari è nulla e la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado; può comportare la caducazione dell’intero processo e il rinvio al giudice di primo grado.
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