Cassazione Civile, Ordinanza n. 07177/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La società agente della riscossione ha impugnato la sentenza di secondo grado che aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’iscrizione ipotecaria su immobili conferiti in un fondo patrimoniale. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto illegittima l’ipoteca perché i debiti non sarebbero stati contratti per i bisogni della famiglia, senza considerare che l’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 consente l’iscrizione ipotecaria a tutela del credito anche prima dell’espropriazione e che tale misura può riguardare anche beni del fondo patrimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 170 c.c., sostenendo che la contribuente non aveva provato che i debiti fossero estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne conoscesse l’estraneità. Con il terzo motivo ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla parte dell’iscrizione ipotecaria riferita a crediti non tributari, essendo compresi anche contributi INPS e premi INAIL.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché nel giudizio di merito la controversia era stata già limitata ai soli crediti tributari, con conseguente preclusione della questione di giurisdizione nei termini prospettati dalla ricorrente. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale: occorre verificare il rapporto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, non bastando una generica affermazione sull’estraneità dei debiti alle esigenze familiari; inoltre grava sul debitore opponente l’onere di provare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
L’iscrizione ipotecaria è misura a tutela del credito, non coincidente con l’espropriazione forzata in senso stretto, e può riguardare anche beni del fondo patrimoniale se ne ricorrono i presupposti.
I beni del fondo patrimoniale sono aggredibili solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o per debiti di cui il creditore non conosceva l’estraneità a tali bisogni; l’onere probatorio grava sul debitore opponente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale di censura per le denunce di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati in relazione al riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti iscrizioni ipotecarie fondate anche su crediti non tributari.
art. 35, comma 26-quinquies, d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006
La Corte ne richiama la portata nel delineare la giurisdizione in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 può essere disposta anche su beni compresi in un fondo patrimoniale, ma la sua legittimità va verificata alla luce dell’art. 170 c.c.
- Ai fini dell’aggressione dei beni del fondo patrimoniale non rileva la sola natura tributaria o extratributaria del debito, bensì il collegamento tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia.
- Il debitore che oppone il fondo patrimoniale deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari; inoltre deve provare la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente.
- Non è sufficiente una motivazione apodittica che affermi l’estraneità del debito alle esigenze familiari: il giudice deve compiere un accertamento concreto sulla relazione tra debito e bisogni della famiglia.
- Quanto alla giurisdizione nelle controversie sull’iscrizione ipotecaria, rileva la natura dei crediti posti a base dell’atto; se l’atto riguarda crediti di diversa natura, la giurisdizione va ripartita per segmenti, nei limiti della domanda effettivamente devoluta.
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