Cassazione Civile, Ordinanza n. 12746/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di 56 cartelle esattoriali e di un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame del fatto controverso relativo alla mancata notifica dell'iscrizione ipotecaria del 16 maggio 2007 e alla conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e per violazione del principio di non contestazione, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse prodotto elementi a legittimazione dell'ipoteca del 2007; (3) omesso esame del mancato deposito della documentazione attestante la regolare notificazione di ipoteca e cartelle, contestando la ricostruzione del fascicolo documentale e la produzione in appello di documenti ritenuti irrituali o tardivi; (4) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale di alcuni atti, deducendo che la prescrizione risultasse dalle date di notifica delle cartelle e dall'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che la controversia, in concreto, riguardava non l'ipoteca del 2007, ma l'iscrizione ipotecaria preceduta dalla comunicazione del 2014; che la deduzione relativa all'ipoteca del 2007 era comunque generica e non autosufficiente per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti richiamati; che la ricostruzione del fascicolo dell'agente della riscossione era legittima e il disconoscimento della controparte era stato generico; che, per la prova della notifica delle cartelle, non era necessaria la produzione degli originali, essendo sufficiente la copia con relazione di notifica; e che l'eccezione di prescrizione era stata esaminata e correttamente respinta per genericità e per mancata specificazione del titolo di ciascun credito, oltre che dell'evento interruttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
Norme richiamate
individua il titolo normativo dell'iscrizione ipotecaria oggetto di contestazione; la Corte ne tratta in relazione alla regolare comunicazione preventiva e alla legittimità dell'atto
consente la produzione di documenti anche in appello nel processo tributario
la genericità del motivo di appello si traduce in inammissibilità della censura
la nullità della notifica del ricorso al successore dell'agente della riscossione è sanata dalla tempestiva costituzione del destinatario
il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma solo sui profili probatori e nei limiti in cui il giudice non escluda il fatto sulla base delle risultanze processuali
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per le censure di nullità della sentenza e di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non può essere impiegato per contestare fatti processuali o per veicolare censure di violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, senza formalismi eccessivi ma con sufficiente specificità
il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche o informatiche deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione della difformità rispetto all'originale
ai fini della prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o copia della cartella con la relata di notifica
la prescrizione presuppone l'allegazione del fatto che consenta l'esercizio del diritto e da cui decorre il termine; il debitore deve allegare e provare tale fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria deve essere sufficientemente specifica: se la domanda è costruita in modo indeterminato o riferita a un'ipoteca diversa da quella effettivamente documentata, il motivo è inammissibile o infondato.
- Il ricorrente per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: quando richiama documenti o atti di causa, deve indicarne puntualmente il contenuto e la collocazione processuale; non basta un generico rinvio agli atti del fascicolo.
- Il disconoscimento di documenti riprodotti o ricostruiti deve essere tempestivo, chiaro e circostanziato, con indicazione concreta delle difformità tra copia e originale; una contestazione onnicomprensiva non è idonea a paralizzare la prova.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammissibile nei limiti di legge e la ricostruzione del fascicolo smarrito per ragioni di segreteria non può pregiudicare la parte che abbia correttamente prodotto i documenti.
- Per provare la notifica della cartella esattoriale non occorre l'originale dell'atto: è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relata di notifica.
- L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e deve essere allegata in modo specifico, indicando per ciascun credito il titolo sottostante e il fatto da cui decorre il termine, oltre all'eventuale atto interruttivo eventualmente intervenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12482/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12491/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12492/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12493/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12495/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →