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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01275/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio il committente di lavori edili per ottenere il pagamento di una somma quale cessionaria di un credito originariamente maturato dall'impresa appaltatrice in relazione a opere di recupero di un sottotetto a fini abitativi eseguite su un immobile del convenuto. Il credito era stato ceduto parzialmente e notificato al debitore ceduto. Il convenuto contestava l'esistenza e l'entità del credito, deducendo tra l'altro l'intervenuto accordo di chiusura del rapporto con pagamento del saldo alla cedente e l'affidamento del completamento delle opere ad altre imprese, oltre a eccepire la nullità della cessione per indeterminatezza dell'oggetto. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, mentre la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo non provata l'esistenza e la quantificazione del credito ceduto. La società cessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il debitore non avesse contestato in modo specifico entità del credito e opere eseguite, con conseguente operatività del principio di non contestazione; (2) ulteriore violazione degli artt. 115, 167, 183 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost., lamentando che la Corte d'appello avesse deciso su questioni qualificabili come di diritto e quindi non tardive, travalicando i limiti della contestazione; (3) in via subordinata, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 476 c.c., assumendo che la prova dell'esistenza e dell'entità del credito fosse stata invece fornita con documenti e testimonianze e che la Corte avesse erroneamente ignorato prove ritualmente acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 6.000 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e contributo unificato ulteriore ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il convenuto aveva comunque contestato in comparsa di risposta la nullità della cessione e l'insussistenza del credito residuo, sicché non poteva parlarsi di fatti non contestati; ha inoltre precisato che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a base di domande ed eccezioni, non le valutazioni ermeneutiche o ricostruttive ricavate da documenti e risultanze istruttorie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione; la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni; non si estende alle conclusioni ermeneutiche, né alla valutazione di documenti o di risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere fatta valere per censurare una mera erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma processuale violata nei primi due motivi.

  • art. 167 c.p.c.

    La contestazione del convenuto in comparsa di risposta è stata ritenuta sufficiente a escludere la non contestazione dei fatti rilevanti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività di alcune eccezioni e questioni sollevate in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di preclusioni in appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova dell'esistenza e quantificazione del credito ceduto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale/procedurale denunciato.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera solo con riferimento ai fatti storici costitutivi, modificativi o estintivi dedotti dalle parti e non copre le valutazioni giuridiche, le inferenze interpretative o le ricostruzioni tratte da documenti e prove.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c., è sufficiente una contestazione specifica dell'esistenza o dell'entità del credito perché resti ferma in capo all'attore la prova del fatto costitutivo della pretesa.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi consentiti.
  • La censura per omesso rispetto del principio di non contestazione non può fondarsi sulla mera contestazione tardiva di argomentazioni di diritto quando la parte abbia già preso posizione sui fatti rilevanti nella prima difesa utile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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