Cassazione Civile, Ordinanza n. 11052/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente formalmente assunta come operaia agricola presso un dipartimento universitario, ma ritenuta dai giudici di merito avere svolto in concreto attività di contenuto impiegatizio superiore al livello di assunzione. La Corte d’appello aveva quindi riconosciuto il diritto alle differenze retributive, quantificandole dal 2006 in relazione alla qualifica di impiegato amministrativo di 3^ categoria del c.c.n.l. agricoltura, sulla base delle risultanze testimoniali e di una c.t.u. contabile. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 27 c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti 6.7.2006, 31 c.c.n.l. 25.5.2010 e 2697 c.c., sostenendo che la lavoratrice era comunque operaia agricola, impegnata nei campi e solo in ausilio al personale amministrativo, e che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato una "3^ categoria" non prevista dalla disciplina collettiva richiamata. La resistente ha contrastato il ricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo, oltre a tendere a un riesame del merito, era improcedibile perché nel ricorso risultava solo la produzione di estratti dei contratti collettivi, e non del loro testo integrale, necessario quando si deduce la violazione di clausole collettive.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Università. Ha ritenuto non sufficiente, ai fini dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il deposito del solo stralcio dei contratti collettivi invocati, poiché la Corte di legittimità deve poter esaminare l'intero testo contrattuale per interpretare correttamente le clausole denunciate. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la produzione parziale è incompatibile con la funzione nomofilattica della Cassazione e con i canoni ermeneutici contrattuali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 c.c.n.l. Operai Agricoli e Florovivaisti del 6.7.2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la classificazione contrattuale degli operai agricoli non contempla la "3^ categoria" utilizzata dalla sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della corretta interpretazione per improcedibilità del ricorso.
art. 31 c.c.n.l. Operai Agricoli e Florovivaisti del 25.5.2010
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'inquadramento operato dalla Corte d'appello; non esaminato nel merito per difetto di deposito del testo integrale del contratto.
art. 2697 c.c.
Invocato come violazione del riparto dell'onere della prova in relazione all'inquadramento della lavoratrice; la censura non è scrutinata nel merito poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro formale della censura per violazione e falsa applicazione di legge, inclusi i contratti collettivi nazionali, che impone, in combinazione con l'art. 369 c.p.c., il deposito integrale del contratto collettivo.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
Il deposito dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda è requisito di procedibilità; non è sufficiente il deposito di meri estratti o di singole clausole trascritte nel ricorso, occorrendo l'integrale testo del contratto collettivo nazionale.
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico che rende necessario l'esame dell'intero testo contrattuale per l'interpretazione della clausola collettiva denunciata.
art. 1363 c.c.
La Corte evidenzia che la mancanza del testo integrale impedisce di escludere la rilevanza di altre clausole del contratto ai fini dell'interpretazione complessiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione deduce la violazione o falsa applicazione di clausole di un contratto collettivo nazionale, il ricorrente deve depositare il testo integrale del contratto o accordo collettivo su cui il motivo si fonda; il deposito di meri estratti o delle sole clausole invocate non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
- L'onere di deposito integrale dei contratti collettivi risponde alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e consente un'interpretazione sistematica della disciplina contrattuale, evitando letture isolate di singole clausole in contrasto con i canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello.
- L'improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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