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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08925/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a Irpef 2002, emessa a seguito di tre avvisi di accertamento notificati e non opposti. In primo grado e in appello deduceva: l’invalidità della cartella per erronea indicazione del responsabile del procedimento, assumendo che il nominativo indicato non fosse più in servizio al momento della notifica della cartella; l’illegittimità delle sanzioni richieste; la prescrizione del credito e la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento, anche in relazione alla pretesa proroga dei termini collegata alla disciplina del condono fiscale. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa al responsabile del procedimento; violazione di legge in tema di sanzioni; motivazione apparente e violazione di legge sulla proroga dei termini di accertamento e sulla conseguente decadenza/prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando l’effettiva omessa pronuncia della CTR sulla specifica eccezione relativa al responsabile del procedimento indicato in cartella; ha rigettato il secondo motivo, chiarendo che la CTR non aveva attribuito la sanzione alla norma indicata dal ricorrente ma aveva ritenuto legittima l’irrogazione per il ritardo nel pagamento secondo il combinato disposto richiamato; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a contestare la proroga dei termini di accertamento in una lite avente ad oggetto una cartella fondata su avvisi di accertamento già definitivi e, comunque, perché la censura era infondata alla luce dell’orientamento che non esclude l’art. 10 della l. n. 289 del 2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR è incorsa in omessa pronuncia sulla specifica eccezione relativa all’indicazione del responsabile del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alle sanzioni.

  • art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la censura riguardava la dedotta motivazione apparente.

  • art. 36, comma 4, D.Lgs. n. 348 del 2007

    invocato dal ricorrente in relazione all’indicazione del responsabile del procedimento; la CTR non si è pronunciata sulla specifica doglianza.

  • art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997

    norma sanzionatoria ritenuta dalla CTR applicabile al ritardo nel pagamento.

  • art. 60, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla CTR come base della pretesa cui si riferivano le sanzioni indicate in cartella.

  • legge n. 289 del 2002, art. 10

    la Corte richiama l’orientamento secondo cui la declaratoria di incompatibilità con il diritto UE del condono IVA non comporta la disapplicazione della proroga biennale dei termini di accertamento.

  • sentenza Corte di giustizia UE causa C-132/06

    richiamata dal ricorrente per sostenere l’incompatibilità del condono con la normativa comunitaria; la Corte di cassazione non ne trae conseguenze sulla proroga dei termini.

  • Cass. sez. V, 24.11.2016, n. 24014

    richiamata per affermare che la proroga dei termini di accertamento prevista dalla l. n. 289 del 2002 non è disapplicata dall’incompatibilità comunitaria del condono IVA.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non si esprime su una specifica e autonoma censura effettivamente devoluta, diversa da quella esaminata in precedente grado.
  • La censura sulle sanzioni va valutata in relazione al reale percorso argomentativo della sentenza impugnata: non vi è errore di diritto se il giudice richiama una base impositiva e una diversa norma sanzionatoria senza attribuire alla prima natura di norma punitiva.
  • Non è ammissibile contestare, in sede di impugnazione di una cartella fondata su avvisi di accertamento divenuti definitivi, questioni che attengono alla fase dell’accertamento, se non incidono direttamente sulla validità dell’atto esecutivo impugnato.
  • L’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea di una disciplina agevolativa non comporta automaticamente la disapplicazione delle norme interne che prevedono un mero rafforzamento dei termini di accertamento e riscossione, quando tali norme non introducano una rinuncia al tributo.
  • Quando la sentenza di merito è cassata solo per alcuni motivi, il giudice del rinvio deve riesaminare esclusivamente i profili travolti dalla cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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