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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14020/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento/rettifica catastale relativo a un immobile sito nel Comune di Putignano, classificato nella categoria E/7, per il quale l'associazione contribuente aveva presentato dichiarazione DOCFA indicando una rendita pari a zero. L'Ufficio aveva invece confermato la categoria E/7 e attribuito una rendita catastale positiva. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto ritenendo carente la motivazione; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento, sostenendo che l'immobile, destinato nel suo complesso al culto, non dovesse avere rendita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto l'atto difettoso di motivazione, nonostante si trattasse di rettifica catastale basata sui dati DOCFA forniti dalla stessa parte e su stima diretta; 2) violazione della disciplina catastale e tributaria (art. 36, comma 3, TUIR; r.d.l. n. 652/1939; d.P.R. n. 1142/1949; d.m. n. 701/1994) per avere la CTR escluso la possibilità di attribuire una rendita a un immobile di culto; 3) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per asserita motivazione apparente della sentenza di appello. La parte resistente ha replicato sostenendo che i luoghi di culto, essendo non produttivi di reddito e rientrando tra gli immobili esenti, non potrebbero essere assoggettati a rendita catastale, neppure a fini inventariali, e ha richiamato anche profili di pretesa discriminazione e di incompatibilità con fonti sovranazionali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la motivazione dell'avviso e affermando che, in caso di dichiarazione o variazione catastale di edifici destinati al culto pubblico, l'immobile deve essere censito secondo le regole generali e la rendita non può essere pari a zero; ha invece rigettato il terzo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente perché la CTR aveva comunque espresso la propria ratio decidendi, sia pure errata in diritto. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'associazione contribuente e confermando l'avviso di rettifica catastale. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, sia obiettivamente incomprensibile o tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente un semplice errore di diritto o una motivazione sintetica.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo catastale è soddisfatto, nella procedura DOCFA, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando i dati del contribuente non siano stati disattesi e la differenza derivi da una rivalutazione tecnica.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Nel contesto catastale la motivazione deve consentire la difesa del contribuente, ma non richiede una riproduzione analitica di tutti gli atti tecnici se la pretesa deriva da dati già noti e da una stima diretta partecipata.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente al culto riguarda il reddito fondiario e il presupposto delle imposte dirette, non incide sulla possibilità di attribuire una rendita catastale.

  • art. 6 r.d.l. n. 652/1939

    I fabbricati destinati all'esercizio dei culti non sono soggetti a dichiarazione obbligatoria, ma ciò non esclude, in caso di dichiarazione volontaria o variazione, l'attribuzione di una rendita secondo le regole catastali.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    Le unità immobiliari destinate all'esercizio pubblico del culto non si classificano nelle ordinarie classi, ma ciò non esclude la loro accertabilità con stima diretta e attribuzione di rendita.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita si determina con stima diretta, anche quando non siano raggruppabili in categorie e classi.

  • art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    L'elenco degli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita è tassativo e non comprende i fabbricati destinati al culto pubblico.

  • art. 1, commi 2 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA è soggetta al controllo dell'amministrazione finanziaria, che può rideterminare la rendita proposta sulla base della stima e dei dati dichiarati.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è apparente solo se manca il nucleo logico della decisione; non basta che la motivazione sia succinta o giuridicamente errata.
  • Nella procedura DOCFA l'avviso di classamento è sufficientemente motivato quando l'Ufficio si limita a confermare o correggere dati già dichiarati dal contribuente e la variazione dipende da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto.
  • Gli immobili destinati all'esercizio pubblico del culto non sono sottratti, per il solo fatto della destinazione religiosa, all'attribuzione di una rendita catastale quando vengano dichiarati o variati in catasto: la rendita ha natura tecnico-estimativa e non coincide con il presupposto d'imposta.
  • L'esenzione fiscale collegata alla destinazione al culto opera sul piano tributario del reddito o dell'imposizione, ma non impedisce la classificazione catastale e la stima diretta del bene ai fini inventariali e civilistici.
  • Le disposizioni speciali che prevedono l'iscrizione in catasto senza rendita devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese in via analogica a categorie di immobili non espressamente contemplate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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