Cassazione Civile, Ordinanza n. 25971/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico di lavori affidato a un'impresa poi divenuta società. L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, comprensivo di somme asseritamente dovute per revisione prezzi e interessi per ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori. Il Comune propose opposizione al decreto; il tribunale la rigettò. In appello, il Comune ottenne parziale riforma: la Corte territoriale escluse il diritto alla revisione prezzi ritenendo applicabile il divieto introdotto dalla normativa sopravvenuta rispetto alla gara e al contratto stipulato nel 1993. La società appaltatrice ricorse per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il momento rilevante per stabilire se spettasse la revisione fosse l'aggiudicazione e non la stipula finale, e che nel caso concreto dovesse valere la disciplina anteriore; 2) erroneità della compensazione totale delle spese, lamentando che la sua domanda sarebbe stata sostanzialmente accolta e la riconvenzionale del Comune respinta.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare del Comune sulla validità del ricorso, ritenendo che la notificazione telematica del ricorso con procura in calce, in assenza di attestazione di conformità ma anche senza disconoscimento della controparte, non comportasse improcedibilità. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha escluso il diritto alla revisione prezzi perché, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il divieto introdotto dalla legge del 1992 era già vigente al momento dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto; ha inoltre ritenuto corretta la compensazione delle spese operata in appello, poiché vi era soccombenza reciproca, essendo state accolte solo alcune domande e respinte altre, oltre alla riconvenzionale del Comune. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per escludere che, nel caso di specie, il deposito digitale degli atti fosse obbligatorio, poiché il ricorso era stato depositato prima del 1° gennaio 2023.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
La mancata attestazione di conformità nella notificazione telematica non determina improcedibilità se la copia depositata non è stata disconosciuta dalla controparte.
art. 23, secondo comma, d.lgs. 82/2005
È richiamato come norma sul valore e sulla conformità della copia analogica all'originale notificato.
art. 6 § 1 CEDU
È citata la decisione della Corte EDU per affermare che non può essere dichiarata improcedibile un'impugnazione senza consentire alla parte di regolarizzare l'attestazione di conformità.
Ha abrogato il meccanismo revisionale previsto dalla normativa precedente, introducendo un generale divieto di revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori, salvo i contratti già approvati prima dell'entrata in vigore della legge.
La Corte interpreta la disciplina nel senso che la revisione dei prezzi, ove ammessa, decorreva dal secondo anno successivo all'aggiudicazione definitiva, non da quella provvisoria.
art. 16, quarto comma, r.d. 2440/1923
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, nelle licitazioni private, il momento rilevante sarebbe l'aggiudicazione; la Corte non accoglie questa impostazione nel caso concreto.
art. 26, terzo comma, L. 109/1994
Conferma il divieto di applicazione dell'art. 1664 c.c. agli appalti pubblici, consentendo soltanto il diverso meccanismo del prezzo chiuso.
La Corte ricorda che, per gli appalti pubblici, la sua applicazione è stata esclusa dalla normativa speciale richiamata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
È menzionato per indicare che non sono state depositate memorie.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione, la notificazione telematica di un ricorso nativo analogico con procura in calce non è di per sé causa di improcedibilità se manca l'attestazione di conformità, quando il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia depositata all'originale notificato.
- In materia di appalti pubblici, il diritto alla revisione prezzi va valutato alla luce della disciplina vigente al momento in cui sorge il vincolo contrattuale secondo la sequenza procedimentale rilevante, e comunque non può essere riconosciuto quando una legge sopravvenuta abbia introdotto un divieto generale applicabile al contratto.
- La revisione prezzi prevista dalla normativa previgente si riferiva all'aggiudicazione definitiva, non alla mera aggiudicazione provvisoria; il momento provvisorio non è sufficiente a cristallizzare il diritto alla revisione.
- Quando una domanda unica è articolata in più capi, oppure le parti propongono domande contrapposte nello stesso processo, la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che le censure siano sorrette da un'adeguata indicazione degli elementi fattuali e processuali necessari a verificarne la fondatezza; in difetto, la doglianza non può essere accolta.
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