Cassazione Civile, Ordinanza n. 25941/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato la rinuncia al ricorso per cassazione, validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e sottoscritta dall'altra parte, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza provvedere sulle spese, in ragione dell'accordo tra le parti sulla loro compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società estera aveva chiesto alla Corte d'appello di Roma il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Belgrado, che aveva condannato la controparte al pagamento di una somma di denaro per obbligazioni nascenti da un contratto avente ad oggetto fornitura di materiali e costruzione di strutture murarie di sostegno per un'infrastruttura in Serbia. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non integrati i presupposti dell'art. 64, lett. b) e c), L. n. 218/1995, perché la società italiana non era stata parte del giudizio serbo. La società istante ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo avverso tale ordinanza. Nelle more della camera di consiglio, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto anche dalla controparte, con accordo sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicata come base del procedimento introduttivo davanti alla Corte d'appello per il riconoscimento della sentenza straniera.
art. 30 d.lgs. n. 150/2011
richiamato quale rito applicabile alla domanda di riconoscimento ed esecutività della sentenza straniera.
art. 64 lett. b) L. n. 218/1995
richiamato dalla Corte d'appello come uno dei presupposti mancanti per il riconoscimento della sentenza straniera.
art. 64 lett. c) L. n. 218/1995
richiamato dalla Corte d'appello come ulteriore presupposto mancante per il riconoscimento della sentenza straniera.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 390 c.p.c.
ritenuto integrato dalla rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando abbia i requisiti di forma e sia accettata o comunque sottoscritta dalla controparte secondo l'assetto processuale risultante dagli atti, determina l'estinzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
- Quando le parti concordano sulla compensazione integrale delle spese in sede di rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione senza adottare ulteriori provvedimenti sulle spese.
- Nel giudizio di cassazione, la verifica preliminare di una valida rinuncia al ricorso assorbe ogni altra questione, compresi i profili attinenti al merito della controversia o ai requisiti della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25939/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25940/2024 del 03/10/2024
- ordinanza_civile · 3 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25942/2024 del 03/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →