Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato l'ammissione tardiva al passivo del fallimento per un credito di oltre un milione di euro, dedotto come rimborso di lavori di ristrutturazione eseguiti su un palazzetto dello sport detenuto in locazione. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo prescritti i crediti più risalenti e, soprattutto, non provata né l'esecuzione/pagamento dei lavori né la loro riconducibilità a interventi dovuti dalla locatrice. La corte d'appello aveva confermato il rigetto valorizzando più rationes decidendi autonome: mancata prova dell'indifferibilità dei lavori ex art. 1577, comma 2, c.c.; mancanza di prova di un accordo di compensazione con i canoni; insufficienza delle fatture e delle scritture contabili; assenza di annotazioni nei bilanci. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: violazione degli artt. 1575, 1576, 1577 e 1375 c.c. per non avere considerato le comunicazioni inviate alla curatela sulla necessità dei lavori; omesso esame circa il fatto che molte fatture sarebbero state quietanzate; violazione delle norme sulla prova testimoniale per il mancato ingresso dei testi; omessa ammissione di CTU per quantificare il credito e imputare i lavori a oneri straordinari del locatore; erronea lettura dei bilanci abbreviati; violazione delle norme sulle spese di lite perché la corte d'appello avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi per carenza di interesse, perché la sentenza d'appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma non censurata: la mancata prova dell'indifferibilità dei lavori sull'immobile locato, requisito ritenuto necessario per ottenere il riconoscimento del credito del conduttore ai sensi dell'art. 1577, comma 2, c.c. Anche se le altre censure fossero state fondate, la decisione sarebbe rimasta ferma su tale capo. Il sesto motivo è stato giudicato infondato, poiché la corte territoriale non aveva escluso la prescrizione, ma solo rideterminato a ritroso il relativo termine; in ogni caso la ricorrente era risultata totalmente soccombente per la mancata prova del credito, sicché la regolazione delle spese era corretta. Non sono state liquidate spese in cassazione perché il fallimento non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1575 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del locatore, ma non decisivo nel giudizio di legittimità
art. 1576 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di manutenzione dell'immobile locato, ma non decisivo nel giudizio di legittimità
art. 1577 c.c.
la Corte d'appello ha ritenuto che il riconoscimento del credito del conduttore presupponga la prova dell'indifferibilità dei lavori; la Cassazione valorizza questa ratio come autonoma e non censurata
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del rapporto locatizio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro delle censure per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
usato come parametro delle censure per omesso esame di fatto decisivo
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove
art. 244 c.p.c.
richiamato quanto all'ammissione della prova testimoniale
art. 2721 c.c.
richiamato in tema di prova testimoniale dei rapporti di valore probatorio
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa
art. 11 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza specifica incidenza nella decisione
art. 61 c.p.c.
richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio
art. 191 c.p.c.
richiamato in tema di nomina del consulente tecnico d'ufficio
art. 2435-bis c.c.
richiamato per la redazione del bilancio in forma abbreviata
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese
art. 111 Cost.
invocato con riferimento al giusto processo e alla motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non vengono specificamente censurate tutte le rationes che reggono il dictum.
- Nel rapporto di locazione, il riconoscimento del credito del conduttore per lavori eseguiti sull'immobile può richiedere la prova del presupposto dell'indifferibilità degli interventi, ove questo sia individuato dal giudice di merito come condizione applicativa dell'art. 1577, comma 2, c.c.
- Le censure sulla valutazione delle prove, sulla mancata ammissione di testimoni o di CTU e sulla lettura della documentazione contabile non possono condurre all'accoglimento del ricorso se permane una ratio decidendi autonoma e non impugnata che preclude comunque la cassazione.
- La sola contestazione della regolazione delle spese non può trovare accoglimento quando la parte ricorrente sia rimasta totalmente soccombente sulla domanda principale e il giudice di merito abbia solo rideterminato il dies a quo della prescrizione senza escluderla in radice.
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