Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato l'ammissione tardiva al passivo del fallimento per un credito di oltre un milione di euro, dedotto come rimborso di lavori di ristrutturazione eseguiti su un palazzetto dello sport detenuto in locazione. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo prescritti i crediti più risalenti e, soprattutto, non provata né l'esecuzione/pagamento dei lavori né la loro riconducibilità a interventi dovuti dalla locatrice. La corte d'appello aveva confermato il rigetto valorizzando più rationes decidendi autonome: mancata prova dell'indifferibilità dei lavori ex art. 1577, comma 2, c.c.; mancanza di prova di un accordo di compensazione con i canoni; insufficienza delle fatture e delle scritture contabili; assenza di annotazioni nei bilanci. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: violazione degli artt. 1575, 1576, 1577 e 1375 c.c. per non avere considerato le comunicazioni inviate alla curatela sulla necessità dei lavori; omesso esame circa il fatto che molte fatture sarebbero state quietanzate; violazione delle norme sulla prova testimoniale per il mancato ingresso dei testi; omessa ammissione di CTU per quantificare il credito e imputare i lavori a oneri straordinari del locatore; erronea lettura dei bilanci abbreviati; violazione delle norme sulle spese di lite perché la corte d'appello avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi per carenza di interesse, perché la sentenza d'appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma non censurata: la mancata prova dell'indifferibilità dei lavori sull'immobile locato, requisito ritenuto necessario per ottenere il riconoscimento del credito del conduttore ai sensi dell'art. 1577, comma 2, c.c. Anche se le altre censure fossero state fondate, la decisione sarebbe rimasta ferma su tale capo. Il sesto motivo è stato giudicato infondato, poiché la corte territoriale non aveva escluso la prescrizione, ma solo rideterminato a ritroso il relativo termine; in ogni caso la ricorrente era risultata totalmente soccombente per la mancata prova del credito, sicché la regolazione delle spese era corretta. Non sono state liquidate spese in cassazione perché il fallimento non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del locatore, ma non decisivo nel giudizio di legittimità

  • art. 1576 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di manutenzione dell'immobile locato, ma non decisivo nel giudizio di legittimità

  • art. 1577 c.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto che il riconoscimento del credito del conduttore presupponga la prova dell'indifferibilità dei lavori; la Cassazione valorizza questa ratio come autonoma e non censurata

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del rapporto locatizio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro delle censure per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    usato come parametro delle censure per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato quanto all'ammissione della prova testimoniale

  • art. 2721 c.c.

    richiamato in tema di prova testimoniale dei rapporti di valore probatorio

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa

  • art. 11 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, senza specifica incidenza nella decisione

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in tema di nomina del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 2435-bis c.c.

    richiamato per la redazione del bilancio in forma abbreviata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    invocato con riferimento al giusto processo e alla motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non vengono specificamente censurate tutte le rationes che reggono il dictum.
  • Nel rapporto di locazione, il riconoscimento del credito del conduttore per lavori eseguiti sull'immobile può richiedere la prova del presupposto dell'indifferibilità degli interventi, ove questo sia individuato dal giudice di merito come condizione applicativa dell'art. 1577, comma 2, c.c.
  • Le censure sulla valutazione delle prove, sulla mancata ammissione di testimoni o di CTU e sulla lettura della documentazione contabile non possono condurre all'accoglimento del ricorso se permane una ratio decidendi autonoma e non impugnata che preclude comunque la cassazione.
  • La sola contestazione della regolazione delle spese non può trovare accoglimento quando la parte ricorrente sia rimasta totalmente soccombente sulla domanda principale e il giudice di merito abbia solo rideterminato il dies a quo della prescrizione senza escluderla in radice.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.