Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni subiti in una compravendita di autovettura conclusa sulla base di un vaglia postale poi risultato falsificato. Il cliente sosteneva di essersi affidato alla verifica di "bene emissione" svolta dalla cassiera della banca, la quale, su richiesta del cliente e dei soggetti presenti, aveva telefonato a un numero indicato da uno dei contraenti e aveva riferito l'esito positivo della verifica, inducendo così il cliente a consegnare il bene senza ricevere il prezzo. La corte d'appello aveva ritenuto la banca responsabile, qualificando il rapporto come incarico/mandato con obblighi di protezione e applicando la diligenza professionale, oltre a escludere il concorso di colpa del cliente. In cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) falsa applicazione del d.P.R. n. 144/2001 e erronea equiparazione tra vaglia postale e assegno circolare, con contestazione dell'esistenza stessa di un servizio di bene emissione per il vaglia postale; 2) errata qualificazione del rapporto e violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, poiché la banca non avrebbe mai accettato di offrire quel servizio; 3) erronea applicazione dell'art. 1176 c.c., assumendo che al più fosse configurabile una diligenza ordinaria e che, comunque, l'impiegato avesse agito correttamente; 4) errata valutazione delle prove e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sul salvo buon fine, in punto di avvertimento al cliente; 5) violazione dell'art. 1227 c.c. per omesso concorso di colpa del cliente; 6) motivazione apparente e falsa applicazione delle norme sul danno risarcibile, per omessa trattazione delle eccezioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi, perché la corte d'appello non aveva affermato un automatica estensione del servizio di bene emissione al vaglia postale, ma aveva accertato in fatto che la banca, nel caso concreto, si era assunta l'incarico di svolgere la verifica e l'aveva eseguita con superficialità. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono stati ritenuti inammissibili perché diretti, in sostanza, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, attività non consentite in sede di legittimità salvo omesso esame di fatti storici decisivi, non specificamente dedotto. È stata quindi confermata la condanna della banca alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 144/2001, art. 6, comma 4
"ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare"
La Corte d'appello aveva richiamato questa norma per ritenere compatibile, nel caso concreto, l'applicazione di principi riferibili all'assegno circolare; la Cassazione non entra nel merito della questione perché il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.
La corte territoriale aveva ritenuto esigibile la diligenza professionale nella verifica assunta dalla banca; la Cassazione non rivede tale accertamento perché la censura mira a una diversa ricostruzione del fatto.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile poiché sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio e contrastava con l'accertamento del giudice di merito.
La Corte rileva che il motivo sul concorso di colpa presupponeva un fatto non ritenuto provato dalla sentenza impugnata; la doglianza è quindi inammissibile.
Le censure sul danno risarcibile sono dichiarate generiche e inammissibili perché non individuano specificamente i pretesi vizi di motivazione o le eccezioni non esaminate.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi; non è consentita una rivalutazione del merito probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di rivalutazione del fatto: quando la sentenza di merito fonda la decisione su un accertamento concreto della condotta e della prova, il ricorso deve colpire quella specifica ratio decidendi, altrimenti è inammissibile.
- Il principio di compatibilità tra discipline di titoli diversi non comporta automaticamente l'estensione di tutti i servizi o delle procedure previste per uno strumento all'altro; occorre verificare se, nel caso concreto, il soggetto abbia effettivamente assunto il relativo incarico e con quali modalità.
- Quando un operatore professionale accetta di svolgere una verifica richiesta dal cliente, la responsabilità va valutata rispetto alla diligenza concretamente esigibile nell'incarico effettivamente assunto; ma l'accertamento della concreta assunzione dell'incarico e della sua esecuzione resta tipicamente un giudizio di fatto.
- Il motivo che invochi il concorso colposo della vittima deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla causalità prevalente della condotta del convenuto e non può fondarsi su presupposti fattuali non ritenuti provati dalla sentenza impugnata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di fatti storici decisivi, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice d'appello.
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